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Lavoro intermittente dopo la Riforma: la comunicazione

di Noemi Ricci

Pubblicato 18 Settembre 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:04

Lavoro intermittente: una nota il Ministero del Lavoro sulla comunicazione della chiamata estende le modalità di invio con vecchie o nuove procedure (recapiti DTL, fax o email): tempistiche e motivazioni.

In tema di lavoro intermittente (a chiamata), la Riforma del lavoro (Legge 92/2012, articolo 1, comma 21, lettera b) non solo ha introdotto nuove modalità di comunicazione obbligatorie aggiuntive, ma ha anche modificato quelle di invio della consueta comunicazione preventiva di assunzione.

Una Nota del Ministero del Lavoro del 14 settembre 2012  n. 12728 ha chiarito che i datori di lavoro possono inviare la comunicazione per l’impiego di lavoratori intermittenti con le vecchie o con le nuove modalità fino a data da destinarsi.

Un precedente messaggio (Nota ministeriale n. 11779/2012) aveva invece stabilito una data precisa di entrata in vigore – una per ciascun canale di comunicazione:  fax, mail, SMS centralizzati, o piattaforma web – prima della quale i datori di lavoro avrebbero potuto utilizzare i vecchi recapiti istituzionali delle Direzioni territoriali del lavoro (DTL) competenti per territorio, invece che affidarsi ai nuovi canali.

La nuova Nota fa dunque dietro front, in quanto vengono abolite le finestre temporali del periodo transitorio: in pratica, fino alla completa definizione di nuove modalità di comunicazione che definiscano interventi di maggior semplificazione dell’obbligo, la chiamata potrà essere comunicata in entrambe le modalità e quindi sia tramite quelle di carattere sperimentale sia inviando fax, email o SMS ai numeri/indirizzi attivati dalle singole Direzioni territoriali del lavoro competenti.

Ricordiamo che la mancata comunicazione  di inizio della prestazione lavorativa – o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30giorni – scatta la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.