Lavoro intermittente: le istruzioni del Ministero

di Anna Fabi

Pubblicato 27 Agosto 2012
Aggiornato 20 Gennaio 2023 15:37

Lavoro a chiamata: nuove procedure per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro intermittente, previsto periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole.

Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro, sono cambiate in Italia le regole sul contratto a chiamata (lavoro intermittente), in merito al quale il Ministero ha rilasciato le prime istruzioni tecnico-operative (nota ministeriale del 9 agosto 2012). Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione,  la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro fornisce ha spiegato come effettuare la chiamata del lavoro intermittente (art. 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012). Tale comunicazione – sia ben chiaro – non sostituisce quella preventiva di assunzione (secondo quanto previsto dal DM 30 ottobre 2007) ma è integrativa, in quanto ulteriore elemento di informazione del rapporto di lavoro normalmente comunicato per mezzo dell’UNILAV.

I datori di lavoro possono adempiere al nuovo obbligo di comunicazione tramite:

  • Fax, dal 13 agosto 2012
  • SMS, dal 17 agosto 2012
  • Email, dal 17 agosto 2012
  • Online, dal 1° ottobre 2012

Nella nota ministeriale sono riportate anche le procedure per il ricorso a ciascuna modalità, alcune delle quali (come fax ed email) subordinate alla compilazione di un modello creato ad hoc.

Il Ministero ha reso disponibile anche una guida per la compilazione del modello.

In teoria, dal 13 agosto 2012 aziende e datori di lavoro dovrebbero utilizzare esclusivamente le modalità indicate, senza più inviare email agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro (queste stesse indicazioni erano state fornite con la Circolare n.18 del 18 luglio 2012).

Tuttavia, considerato il carattere sperimentale della nuova procedura, una successiva nota di rettifica del Ministero ha predisposto un periodo transitorio fino al 15 settembre 2012 per le comunicazioni in oggetto, che potranno continuare ad essere effettuate dai datori di lavoro anche presso i consueti indirizzi di posta certificata, elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.