Bilanci aziendali, istruzioni per l’uso

di Matteo Aldamonte

Pubblicato 18 Settembre 2009
Aggiornato 7 Marzo 2014 13:00

Tutte le principali nuove indicazioni inerenti i bilanci aziendali introdotte con le novità normative emanate nel 2009

Il 2008 ha portato diverse novità civilistici e fiscali, per quel che riguarda la redazione dei bilanci aziendali, documenti contabili relativi alla gestione dell ‘ impresa durante i vari esercizi.

Tali novità, anche e soprattutto mediante il noto decreto anti-crisi varato dal Governo nazionale, mirano appunto a risollevare l ‘ economia, andando ad inglobare i diversi ambiti dell ‘ attività nazionale. Non è esclusa la contabilità, che include al suo interno il documento chiave, il Bilancio.

Introdotte dal Governo lo scorso 21 Gennaio 2009 mediante la direttiva contabile 2006/46/CE, hanno riguardato allo stesso tempo sia l’ambito civilistico che quello fiscale, catalizzando così l’attenzione degli addetti ai lavori.

Se la crisi impone prudenza: la prima conseguenza tangibile si ha nella redazione dei bilanci abbreviati, la cui soglia dell’utile minimo passa dai 7,3 agli 8,8 milioni di euro, con il totale dell’attivo che, invece, varia da 3,65 a 4,4 milioni di euro.

Novità anche per i bilanci consolidati, dove le variazioni sono attestabili, rispettivamente, da 29,2 a 35 milioni di euro per quanto concerne i ricavi e da 14,6 a 17,5 milioni di euro per la voce delle attività.

Le ultime disposizioni in materia di bilanci, tra gli altri ambiti, hanno riguardato anche quello delle rivalutazioni, in particolar modo degli immobili. Queste, infatti, si presentano come una questione abbastanza spinosa, che potrà essere risolta mediante diverse modalità.

1. Nessuna rivalutazione: senza alcun tipo di scrittura contabile, non prevede alcuna variazione. Rappresenta la soluzione più semplice, capace di togliere la possibilità per “riordinare” in qualche modo il patrimonio della società ed è consigliata, proprio per questo motivo, ad aziende con patrimoni immobiliari recenti, o a gruppi che godono già di un ‘ ottima patrimonializzazione.

2. Rivalutazione solo civilistica: ideale per chi vuole creare una posta patrimoniale, nell ‘ intento di coprire perdite dinanzi all ‘ incertezza di maturare utili futuri. Porta tuttavia al decadere di benefici fiscali, quali i maggiori ammortamenti e le minori plusvalenze tassabili.

3. Rivalutazione civilistica e fiscale: opzione dalle aliquote ridotte – 1,5% e 3% – offre benefici fiscali legati ai maggiori ammortamenti, deducibili nel 2013, ed alle minori plusvalenze rilevanti, a partire dal 2014.
Tuttavia, tale opzione – che si presenterebbe come la preferita dalle aziende – offre ampi margini di inesattezza in merito al recupero delle spese derivanti dal versamento dell ‘ imposta sostitutiva. Sono infatti impossibili previsioni a così lungo termine, in merito all ‘ ottenimento di utili necessari per il recupero del versamento.

4. Sblocco della riserva: consigliata per coloro i quali vogliono suddividere le somme derivanti dalla cessione di un immobile, ha la pecca dell ‘ aliquota molto alta, pari al 10%.

Cambiando ambito, novità civilistiche hanno riguardato poi i rapporti tra le aziende cosiddette “correlate“, ovvero controllate, controllanti e collegate ma non quotate. Saranno necessarie, infatti, le divulgazioni delle operazioni che intercorrono tra tali società.

Un maggiore controllo a garanzia di trasparenza nella visione del bilancio, con l ‘ obiettivo di avvicinare le operazioni dei gruppi non quotati a quelli che applicano i principi internazionali, sarà applicato anche per parti correlate esternamente all ‘ azienda: dirigenti principali ma anche coniugi degli amministratori, purché essi siano protagonisti di transazioni rilevanti per il mercato.

Anche la tematica del Fair Value – secondo gli IAS, «il corrispettivo al quale un ‘ attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti» – è stata oggetto di trattazione delle nuove normative.

Per la valutazione di tali attività dovranno essere utilizzati tutti i requisiti messi a disposizione dal mercato, al di fuori di valori legati a liquidazioni forzate e vendite in condizioni di difficoltà.

Inoltre, nella valutazione di attività o passività finanziarie delle quali non siano disponibili le esatte quotazioni di mercato, sarà possibile far riferimento al prezzo di uno strumento analogo.

In chiusura, tornando all ‘ ambito civilistico, degne di nota sono le ultime innovazioni in materia di nota integrativa. In essa, secondo le nuove normative, andranno indicate espressamente quelle attività che non emergono esplicitamente dallo stato patrimoniale, i cosiddetti “accordi fuori bilancio”.

Infine, limitandosi alle società quotate, per loro è previsto l ‘ obbligo di relazioni gestionali contenenti analisi precise, esaurienti e fedeli, contenenti una corretta analisi dei rischi, la quale si riveli coerente e basata su tutti gli indici, finanziari e non, necessari.