Enti previdenziali, niente esenzione sul Venture Capital tramite società veicolo

di Barbara Weisz

22 Giugno 2026 11:26

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Il MEF chiarisce il perimetro dell'esenzione fiscale sugli investimenti degli enti di previdenza nei venture capital specializzati nelle PMI.

L’agevolazione riconosciuta agli enti previdenziali che investono in Venture Capital specializzati nelle PMI non si applica se l’operazione avviene tramite società veicolo. L’investimento nell’economia reale deve essere diretto oppure passare attraverso un fondo dei fondi. Non sono ammesse altre ipotesi. Lo chiarisce il ministero dell’Economia rispondendo a due interrogazioni parlamentari sull’ipotesi di investimenti indiretti effettuati tramite società veicolo.

In sintesi:

  • la Legge di Bilancio 2017 esenta da imposte i redditi degli investimenti qualificati di casse di previdenza e fondi pensione nell’economia reale (legge 232/2016, art. 1, commi 88-96);
  • vi rientrano i fondi di venture capital che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti a PMI non quotate italiane o europee (art. 1, comma 213, legge 145/2018);
  • l’esenzione spetta per l’investimento diretto o tramite fondo dei fondi, come chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate 18/2026;
  • l’investimento indiretto tramite veicoli societari resta escluso dal beneficio, secondo le risposte rese in Parlamento dal ministero dell’Economia;
  • ai fini del distinto computo della soglia minima di accesso al regime rilevano comunque anche gli impegni assunti tramite fondi di fondi o veicoli societari (art. 18, dl 95/2025).

L’esenzione sugli investimenti in economia reale

Il riferimento è l’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 232/2016, la Finanziaria 2017. La norma prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi per gli investimenti effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione in determinati strumenti finanziari che sostengono l’economia reale. Tra questi rientrano gli investimenti in quote o azioni di fondi di venture capital residenti in Italia, in altri Stati dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Il requisito del 70% del venture capital

La soglia è fissata dall’articolo 1, comma 213, della legge 145/2018. Un fondo di venture capital deve destinare almeno il 70% dei capitali raccolti a piccole e medie imprese non quotate, italiane o europee. Quando un fondo rispetta questa soglia, un ente di previdenza o un fondo pensione può diventarne limited partner senza pagare imposte sui redditi generati.

Le risposte ministeriali

Rispondendo il 16 giugno 2026 in commissione Finanze del Senato, la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino ha chiarito che il beneficio «viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza nei FVC che investono direttamente» nelle imprese.

Sullo stesso tema è intervenuto il giorno seguente alla Camera il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in risposta a un’analoga interrogazione: le agevolazioni per le Casse professionali che effettuano operazioni finanziarie nei Fondi di Venture Capital che investono nelle PMI non prevedono la possibilità di sottoscrizione tramite società.

L’unica via indiretta è il fondo dei fondi

L’unico caso ammesso di investimento indiretto è quello del fondo dei fondi. Lo precisa l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 18/2026: più della metà del portafoglio deve confluire, anche attraverso altri OICR, in imprese italiane o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia. Sull’esenzione dei proventi da investimenti qualificati in venture capital l’Agenzia era già intervenuta con la risposta 104/2026.

Perché le società veicolo restano fuori

La disciplina agevolativa non contempla «le fattispecie di investimento indiretto tramite veicoli societari», e il suo carattere agevolativo non ammette interpretazioni estensive.

Vale però una distinzione di fondo: ai fini del computo della soglia minima di accesso al regime, l’articolo 18 del dl 95/2025 include anche gli impegni assunti tramite fondi di fondi o veicoli societari. Un conto è quel computo, un altro l’esenzione dei redditi.

«Eventuali modifiche di carattere normativo – ha spiegato Savino – potranno essere valutate unicamente in conformità con la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato nel necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica».