Giustizia tributaria, giro di vite su ritardi e negligenze

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Luglio 2014
Aggiornato 23 Settembre 2014 05:26

Codice disciplinare più severo per i giudici tributari, con sanzioni che arrivano alla sospensione dall'incarico: il nuovo regolamento con i comportamenti giudicati illeciti.

Imprese, professionisti e contribuenti che si trovano ad aver a che fare con la giustizia tributaria sappiano che d’ora in poi i magistrati sono tenuti a un protocollo più rigido e rischiano non solo sanzioni ma anche l’allontanamento dalla magistratura. Sono previste dal nuovo “Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2014. Vediamo i punti principali.

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Il giudice tributario, recita l’articolo 3, esercita con «imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni».  Nel caso in cui, anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni, ponga in essere «comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio è sottoposto a procedimento disciplinare».

Comportamenti da illecito disciplinare

  • Comportamenti che, violando i doveri sopra descritti, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti.
  • Omissione della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità.
  • Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge.
  • Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell’ambito dell’ufficio di appartenenza.
  • L’ingiustificata, indebita e rilevante interferenza nell’attività giudiziaria di altro giudice.
  • L’omessa comunicazione al Presidente della Commissione delle interferenze di cui sopra.
  • La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile.
  • Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile.
  • La ripetuta emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge o in altre considerazioni di tenore palesemente apodittico, senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti.
  • La ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali.
  • La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
  • L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti.
  • Il reiterato ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, protrattosi oltre il termine fissato in sede di sollecito.
  • Per il Presidente del collegio, l’omettere di assegnare affari e di redigere i relativi provvedimenti.
  • Il sottrarsi in modo non occasionale ed in assenza di giustificazioni veridiche all’attività di servizio, al di fuori dei casi legittimanti la procedura di decadenza.
  • La violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, ma non ancora resi pubblici.
  • Rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste su affari in corso di trattazione, ovvero trattati e definiti.
  • L’adozione ripetuta di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo.
  • Il mancato esercizio, da parte del Presidente di Commissione, dei doveri di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento delle attività dell’ufficio.
  • L’omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da giudici dell’ufficio, della sezione o del collegio.
  • L’omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del Presidente di sezione, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza, a lui nota, di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento dei giudici tributari, in cui versa un giudice del suo ufficio.
  • La mancata collaborazione, da parte del Presidente di Commissione, del Presidente di sezione o del Presidente del collegio, con il Consiglio di presidenza, anche nella sua articolazione in commissioni, in relazione ai compiti richiestigli in ragione dell’incarico ricoperto, nonostante il sollecito rivoltogli.
  • Ogni altro comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, che leda l’immagine della giurisdizione tributaria.

Sanzioni

La mancata osservanza delle regole sopra esposte comporta sanzioni che variano a seconda della gravità del comportamento scorretto, e che come detto possono arrivare fino alla rimozione dall’incarico di magistrato. Ecco nel dettaglio quali sono le sanzioni previste e in quali casi si applicano.

  • Ammonimento: per trasgressioni considerate lievi.
  • Censura: per il mancato deposito di una decisione dopo un primo sollecito, per recidiva in lievi trasgressioni dopo che è stata irrogata la sanzione dell’ammonimento.
  • Sospensione dalle funzioni: può andare da tre a sei mesi, con perdita del compenso fisso, e viene decisa per omesso o tardivo deposito di più di tre decisioni in un anno dalla prima, oppure dopo 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per iscritto dal Presidente della Commissione. Per omissione, da parte del Presidente di sezione, della convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo. Per la mancata fissazione per più di tre volte, da parte del Presidente di Commissione, dell’ulteriore termine per il deposito delle sentenze nei confronti dei giudici che non abbiano osservato il termine di deposito di 60 giorni. Per contegno scorretto nell’ambito della sezione, verso il collegio giudicante o verso il pubblico. Per inosservanza non lieve degli altri doveri dell’incarico da parte del giudice tributario.
  • Rimozione dall’incarico: scatta se si ripetono trasgressioni punibili con la sospensione dalle funzioni. Il giudice sospeso non può più essere nominato.

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Il procedimento disciplinare segue un iter ben preciso, fissato dal regolamento, è del tutto indipendente da eventuali azioni civili di risarcimento o da azioni penali. La sospensione dall’incarico è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del magistrato ci sia sentenza di colpevolezza, anche non definitiva, per una serie precisa di reati (in genere, legati a corruzione e peculato), e sempre in caso di sentenze definitive con pene superiori ai due anni. Sono previste cause di revisione e anche di estinzione del procedimento disciplinare.  

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