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Professionisti con più attività: applicazione Studi di Settore

di Francesca Pietroforte

8 Giugno 2015 09:10

La corretta applicazione degli Studi di Settore per Professionisti e Partite IVA che svolgono molteplici attività di lavoro: sentenza 2014 della Cassazione.

Sono frequenti i casi di professionisti che svolgono doppia o tripla attività, incorrendo talvolta in incongruenze con gli studi di settore tali da far scattare un accertamento. A chiarire nuovamente la corretta applicazione degli Studi in queste circostanze è una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3943/2014), in riferimento al caso di un avvocato con attività stagionali di giudice tributario e di educatore in un convitto.

=> Professionisti con doppio lavoro soggetti a Studi di Settore

Richiamando la Sentenza 26635/2009, la Cassazione ha innanzitutto rilevato che parametri e studi sono presunzioni semplici, e come tali richiedono che l’Amministrazione finanziaria: attivi un confronto con il contribuente sulla base delle difformità tra dichiarazione e modello di riferimento; analizzi la posizione del soggetto; rediga la motivazione dell’accertamento tenendo conto di quanto addotto dal contribuente e motivando perché non sia accoglibile. È bene sottolineare che, già con la Sentenza 25893/2013, i giudici di legittimità avevano spiegato che l’accertamento tributario standardizzato attraverso l’applicazione di parametri o studi non sostituisce la procedura di accertamento ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 600/73, ma la affianca, sia in caso di contribuente in contabilità semplificata che in contabilità ordinaria, indipendentemente dall’esito dell’analisi delle scritture contabili. Quindi la procedura di accertamento da studio di settore non conforme

 “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio – contraddittorio che risulta attivato e svolto nel caso in esame, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area di soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

=> Studi di Settore: quando l’accertamento è illegittimo

Tornando al caso di specie, nel dimostrare l’incongruenza degli standard utilizzati a causa dell’impiego part-time nella professione di avvocato, il contribuente aveva contestato la giuridica inesistenza dell’atto impositivo, lamentando la mancanza dell’esatta individuazione dello strumento presuntivo applicato e degli estremi della sua approvazione, oltre a vizi procedurali quali l’obbligo di utilizzare gli studi esclusivamente nel caso in cui la differenza tra reddito dichiarato e presunto si manifesti per almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi.