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Pignoramento nullo dopo 3 aste

di Noemi Ricci

Pubblicato 5 Luglio 2016
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:13

Nuove norme sul pignoramento immobiliare nel Decreto Banche: dopo tre aste al ribasso, la casa torna al debitore.

Tra le novità del Decreto Banche (DL 59/2016) in tema di procedure esecutive immobiliari arriva anche lo stop alle procedure di vendita forzata al ribasso della casa pignorata: dopo 3 aste il pignoramento viene annullato e l’immobile torna di legittima proprietà del debitore. Tra gli obiettivi, velocizzare e semplificare le procedure stabilendo un tempo massimo dell’iter di 6 mesi, ma anche evitare il deprezzamento dell’immobile per via del ribasso della base d’asta.

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Finora, per i pignoramenti immobiliari era prevista una lunga serie di aste al ribasso con tempi evidentemente molto lunghi. Una situazione che spesso non andava a soddisfare a pieno le esigenze né dei creditori né dei debitori, non riuscendo la vendita del bene a coprire il debito e le spese sostenute.

D’ora in poi, invece, dopo tre tentativi di ribasso senza che l’immobile venga venduto, la procedura esecutiva si chiuderà e il bene ritornerà nella completa disponibilità del proprietario.

La nuova norma prevede infatti, all’articolo 4, che il giudice fissi:

“Il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

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Viene inoltre disposto che:

“Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68”.
“Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”.

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“Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore”.

Le vendite di beni immobili pignorati devono svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche.

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