Quattordicesima pensione INPS a luglio, ufficiali tutti gli importi 2026

di Anna Fabi

22 Giugno 2026 09:12

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Pubblicate le istruzioni per l’erogazione della mensilità aggiuntiva di luglio nel cedolino pensione: requisiti e importi aggiornati.

Con il messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026, l’INPS programma il pagamento della quattordicesima ai pensionati, la somma aggiuntiva che arriva con la rata di luglio a chi ha un reddito entro le soglie massime di legge. L’importo di quest’anno va da 336 a 655 euro e, per la maggior parte degli aventi diritto, è accreditato d’ufficio, senza bisogno di fare domanda.

Ecco in sintesi requisiti, importi e tempistiche per i pensionati a basso reddito:

  • la somma aggiuntiva arriva d’ufficio con la rata di luglio 2026 a chi ha almeno 64 anni entro il 31 luglio (messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026);
  • l’importo va da 336 a 655 euro in base agli anni di contributi e alla fascia di reddito (art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007);
  • spetta in misura piena con reddito fino a 11.931,08 euro e in misura ridotta fino a 15.908,10 euro, due volte il trattamento minimo;
  • chi compie 64 anni dopo l’elaborazione di luglio o va in pensione nel corso del 2026 la riceve con la rata di dicembre;
  • chi ne ha diritto ma non la vede sul cedolino può presentare domanda di ricostituzione reddituale.

Quattordicesima 2026, importi da 336 a 655 euro

Per il 2026 la somma aggiuntiva vale tra 336 e 655 euro e cresce con gli anni di contributi versati, con importi più alti per chi ha avuto una carriera da lavoratore dipendente rispetto a chi proviene dal lavoro autonomo. Il riferimento è il trattamento minimo 2026, pari a 611,85 euro mensili.

Anni di contributi (dipendenti / autonomi) Reddito fino a 1,5 volte il minimo (11.931,08 euro) Reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo (15.908,10 euro)
fino a 15 anni dipendenti / fino a 18 anni autonomi 437 euro 336 euro
oltre 15 e fino a 25 anni dipendenti / oltre 18 e fino a 28 anni autonomi 546 euro 420 euro
oltre 25 anni dipendenti / oltre 28 anni autonomi 655 euro 504 euro

Requisito di età per la 14sima pensione

La quattordicesima spetta ai titolari di uno o più trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall’INPS con specifici requisiti di età e reddito. Nel caso dei pensionati, il requisito anagrafico è di 64 anni compiuti entro il 31 dicembre 2026, quindi interessa chi è nato entro il 31 dicembre 1962. Per chi va in pensione dopo il 31 gennaio 2026 o compie 64 anni durante l’anno, il beneficio è proporzionato ai mesi di spettanza, incluso il mese in cui matura il requisito.

Limiti di reddito e clausola di salvaguardia

Il diritto è legato al reddito individuale del pensionato, non a quello familiare. La misura piena spetta con reddito fino a 11.931,08 euro, una volta e mezza il trattamento minimo annuo; la misura ridotta spetta fino a 15.908,10 euro, due volte il minimo. Conta il reddito personale, e per sapere quali redditi rilevano nel limite vale la disciplina previdenziale dell’art. 5 del decreto-legge n. 81/2007, che considera i redditi di qualsiasi natura ed esclude solo la casa di abitazione.

Chi supera di poco la soglia non perde tutto, grazie alla clausola di salvaguardia: l’importo viene pagato fino a concorrenza del limite maggiorato della somma piena. Un esempio chiarisce il meccanismo. Un pensionato ex dipendente con più di 25 anni di contributi ha diritto a 655 euro se il reddito non supera 11.931,08 euro. Con un reddito di 12.300 euro quella soglia è superata e la misura piena verrebbe meno, se non intervenisse la salvaguardia: l’importo scende a 286 euro, pari alla differenza tra il limite maggiorato della somma piena (12.586,08 euro) e il reddito effettivo.

=> Quattordicesima pensione e redditi diversi: quali rilevano

Per chi arriva a luglio o a dicembre

L’accredito d’ufficio avviene con la rata di luglio 2026 per chi ha almeno 64 anni al 31 luglio 2026 ed è nei limiti reddituali; per le pensioni dei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI la data di riferimento è il 30 giugno. Chi perfeziona i 64 anni dopo l’elaborazione di luglio, o diventa pensionato nel corso del 2026, riceve la somma con la rata di dicembre 2026. Il pensionato può controllare l’attribuzione del beneficio attraverso più canali:

  • una voce dedicata nel cedolino pensione di luglio;
  • una nota sul certificato di pensione, il modello ObisM;
  • una comunicazione nell’area MyINPS e una email al contatto certificato;
  • una notifica sull’app IO.

Erogazione d’ufficio e domanda di ricostituzione

Il pagamento è disposto d’ufficio in via provvisoria sulla base dei redditi disponibili negli archivi, con verifica successiva sui dati a consuntivo trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Per la prima concessione rilevano tutti i redditi del 2026; per le concessioni successive contano i redditi da prestazione del 2026 e gli altri redditi del 2025. Chi ritiene di avere diritto al beneficio ma non lo trova sul cedolino può presentare domanda di ricostituzione reddituale online dal sito INPS, al percorso Pensione e Previdenza, Benefici previdenziali e detrazioni, Quattordicesima, con SPID almeno di livello 2, CIE 3, CNS o eIDAS, oppure tramite un patronato.

Pensioni escluse dalla somma aggiuntiva

La quattordicesima non spetta ai titolari di sole prestazioni assistenziali e ad alcune categorie indicate dall’INPS:

  • invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale e accompagnamento a pensione;
  • rendite facoltative e pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali;
  • indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale;
  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa di enti locali;
  • trattamenti ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e pensioni ex SPORTASS.

Recupero somme non dovute

Se una quattordicesima erogata negli anni precedenti è risultata non dovuta a consuntivo ed è già in corso di recupero, l’INPS trattiene il debito residuo, in tutto o in parte, direttamente sulla somma aggiuntiva 2026. La verifica definitiva del diritto e dell’importo avviene centralmente sui redditi consolidati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.