Fino a che importo può essere richiesto il pignoramento delle fatture provvigionali da parte dell’Agenzia delle Entrate, e non solo, alle aziende mandanti?
Il pignoramento delle fatture provvigionali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o di altri creditori, eseguito direttamente presso le aziende mandanti, è disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Si applicano inoltre le regole speciali previste dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) e dall’articolo 72-bis del DPR 602/1973 per le azioni dell’agente della riscossione.
Le fatture emesse per provvigioni maturate ma non ancora incassate costituiscono crediti certi, liquidi ed esigibili e sono pignorabili attraverso procedura esecutiva presso terzi, ossia direttamente presso l’azienda committente. In questi casi, il giudice dell’esecuzione applica, per analogia, quanto previsto per i redditi da lavoro continuativo.
Ai sensi dell’articolo 545 c.p.c., il limite massimo pignorabile è pari a un quinto dell’importo netto della provvigione fatturata. Tale limite è finalizzato a tutelare la continuità economica dell’agente, soprattutto quando le provvigioni rappresentano la sua principale o unica fonte di reddito.
Eccezioni e poteri del giudice
In presenza di condizioni economiche particolarmente critiche, il giudice può ridurre ulteriormente l’importo pignorabile, al fine di garantire al debitore un reddito minimo per il sostentamento proprio e del nucleo familiare.
Se le provvigioni future sono oggetto di pignoramento (ad esempio per rapporti di agenzia continuativi), il giudice può comunque limitare la trattenuta periodica, analogamente a quanto avviene per stipendi o pensioni.
Creditori legittimati e strumenti utilizzabili
Possono richiedere il pignoramento delle fatture provvigionali:
- Banche e finanziarie, per il recupero di prestiti o mutui non rimborsati;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione, con accesso diretto al pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973, senza necessità di autorizzazione del giudice;
- Privati e fornitori, per crediti commerciali non onorati;
- Ex coniugi, in caso di inadempienza nel versamento dell’assegno di mantenimento, con possibilità di trattenuta fino a un terzo delle somme dovute.
Tutela dell’agente e opposizioni possibili
Il soggetto destinatario del pignoramento può far valere diverse forme di tutela:
- contestazione della legittimità del pignoramento o eccessiva incidenza dell’importo trattenuto, mediante opposizione all’esecuzione;
- istanza al giudice per la riduzione dell’importo pignorabile o la rateizzazione del debito;
- accesso agli strumenti di sovraindebitamento o accordi di ristrutturazione dei debiti, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 14/2019.
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