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La Consulta ferma le Regioni sul salario minimo negli appalti

di Teresa Barone

8 Maggio 2026 11:01

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Salario minimo come criterio premiale negli appalti regionali: la Consulta lo boccia. Solo lo Stato può bilanciare tutela dei lavoratori e concorrenza.

Con la nuova sentenza n. 60/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale che introduceva il salario minimo di 9 euro lordi l’ora come criterio premiale nelle gare d’appalto pubbliche. La pronuncia ha portata nazionale e fissa i limiti entro cui le Regioni possono intervenire in materia di contratti pubblici, con effetti diretti per le imprese che partecipano alle gare d’appalto regionali in tutta Italia.

Leggi regionali senza criteri premiali per appalti pubblici

La Consulta ha stabilito che la disciplina dei criteri di aggiudicazione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, sancita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

L’articolo 1 della legge regionale toscana 18 giugno 2025, n. 30, aveva invece introdotto l’obbligo di inserire nei bandi di gara della Regione, dei suoi enti strumentali, delle aziende sanitarie locali e delle società in house un criterio qualitativo premiale: l’applicazione da parte dell’impresa aggiudicataria di un trattamento economico minimo orario di almeno 9 euro lordi ai lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La norma modificava la legge regionale n. 18/2019 in materia di tutela del lavoro negli appalti. La Regione aveva sostenuto di agire nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela del lavoro, attraverso uno strumento rispettoso dell’autonomia delle stazioni appaltanti e del principio di non discriminazione tra operatori economici.

Il sistema statale già vigente e i limiti delle Regioni

La Consulta ha ritenuto che il criterio premiale, pur ispirato a obiettivi di protezione sociale, sia idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, incidendo sulla concorrenzialità del mercato.

Secondo la Corte, uniformità di disciplina e parità di trattamento nel settore degli appalti pubblici sono valori che devono restare ancorati a una regolazione nazionale unitaria: normative regionali differenziate producono dislivelli di regolazione e barriere territoriali che alterano le condizioni di concorrenza.

La Consulta ha inoltre chiarito che nel settore non esiste un vuoto normativo colmabile dalle Regioni in via autonoma: il D.Lgs. 36/2023 prevede già strumenti articolati di tutela dei lavoratori, tra cui la determinazione su base nazionale dei costi della manodopera, l’obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza dei trattamenti e i controlli sull’anomalia dell’offerta. L’intervento regionale si sovrappone a un sistema già compiuto, alterando il punto di equilibrio che spetta al solo legislatore statale definire.

Le ricadute per le imprese negli appalti pubblici

Per le imprese che partecipano alle gare d’appalto pubbliche, la sentenza conferma che il riferimento operativo resta la corretta applicazione del salario minimo fissato dai contratti collettivi più rappresentativi e il rispetto delle tabelle ministeriali sui costi della manodopera: non esistono soglie retributive aggiuntive introdotte per via regionale. La pronuncia ha rilevanza oltre la Toscana: anche altre Regioni avevano adottato o stavano valutando norme analoghe. La Corte non esclude che obiettivi di tutela retributiva possano trovare spazio nella disciplina degli appalti pubblici, ma rimanda il bilanciamento tra protezione sociale e tutela della concorrenza a un intervento uniforme del legislatore statale.