Sanremo e titoli omonimi: cosa succede quando due canzoni hanno lo stesso nome e qual è il ruolo di SIAE

di Redazione PMI.it

25 Febbraio 2026 11:06

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SIAE Sanremo e titoli omonimi: cosa significa “opera confusoria”, quando interviene l’art. 34 del Regolamento e perché non si tratta di bloccare canzoni ma di tutelare la corretta ripartizione dei diritti.

Nelle ultime settimane, sul tema Sanremo, si è aperta una discussione attorno alla presenza, tra i brani in gara al Festival, di canzoni con titoli già utilizzati in passato. Secondo quanto riportato dalla stampa, 19 brani su 30 avrebbero titoli coincidenti con opere già pubblicate.

La questione dei titoli uguali a Sanremo, tuttavia, non riguarda la censura delle canzoni né un presunto potere di SIAE di cambiare o bloccare arbitrariamente i titoli dei brani in gara.

L’intervento di SIAE non scatta per la semplice coincidenza di un titolo, che è di per sé lecita. Si attiva invece quando qualcuno deposita in modo sistematico opere con lo stesso titolo di brani molto noti, già presenti nel repertorio, nella speranza che – quando quei brani vengono eseguiti – venga indicato solo il titolo e i compensi finiscano all’opera depositata successivamente anziché a quella effettivamente suonata.

Si tratta quindi di misure che operano esclusivamente nei confronti degli iscritti SIAE, non di interventi sull’esecuzione artistica o sulla partecipazione a manifestazioni come il Festival.

“Titoli copiati”: quando entra in gioco SIAE

Il dibattito che si è creato attorno al tema dei “titoli confusori” a Sanremo ha fatto emergere l’interrogativo: SIAE può bloccare un brano solo perché ha un titolo uguale o simile a un altro?

La risposta è no. E non solo per un limite giuridico, ma anche perché non è questo il ruolo di un organismo di gestione collettiva come SIAE.

SIAE non nasce per censurare o intervenire sulla creatività artistica. Esiste per garantire che il valore generato dalla musica degli autori e degli editori che le hanno affidato il mandato venga riconosciuto e distribuito correttamente a chi ne ha diritto, assicurando al tempo stesso agli utilizzatori – organizzatori, broadcaster, imprese – un sistema chiaro e affidabile di gestione dei diritti.

Proprio per questo, l’omonimia di un titolo non è di per sé un problema e non rappresenta un motivo di blocco. Oggetto del monitoraggio di SIAE sono invece i tentativi fraudolenti, reiterati e sistematici, di ingannare gli utilizzatori con titoli confondenti e di danneggiare gli autori legittimi, al fine di accaparrarsi royalties non spettanti. Il tema, quindi, non è il titolo in sé, ma la tutela dell’equilibrio tra creatività, correttezza dei pagamenti e protezione degli aventi diritto.

Titoli uguali: è davvero un problema legale?

In Italia, il titolo di un’opera è tutelato solo se ha carattere distintivo e non genera confusione con opere dello stesso genere, come previsto dalla legge sul diritto d’autore.

Non esiste quindi una tutela automatica del titolo in quanto tale: perciò, è perfettamente possibile che esistano più brani con lo stesso titolo, anche nello stesso repertorio purché ciò non comporti un rischio concreto di confusione tra le opere.

Esempi, storici e attuali in gara a Sanremo, non mancano: “Nel blu dipinto di blu”, ma anche “Prima o poi” e “Resta con me”, titoli ricorrenti nella musica italiana.

Dunque, il punto non è l’esistenza di titoli omonimi. Il punto sono i depositi fraudolentemente reiterati e sistematici, nel tentativo di generare confusione nella distribuzione dei proventi, che vengono adeguatamente monitorati da SIAE a tutela degli aventi diritto.

Opera “confusoria”: cosa significa davvero

Il Regolamento SIAE, all’art. 34, non si limita ai “titoli uguali”, ma fa riferimento a qualsiasi situazione idonea a generare confusione, anche solo potenziale.

L’art. 34, infatti, non riguarda esclusivamente l’identità letterale del titolo, ma ogni elemento del deposito che, valutato nel contesto complessivo e anche alla luce del comportamento reiterato dell’associato, possa risultare idoneo a generare confusione nel repertorio e nella successiva fase di identificazione delle opere. La valutazione non è quindi meramente formale, ma sostanziale e contestuale.

Le attività di controllo sulle opere confusorie non sono un’iniziativa isolata di SIAE, ma si inseriscono nel quadro delle linee guida CISAC, la Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e dei Compositori, che prevedono standard condivisi a livello internazionale, per garantire l’integrità del repertorio, la qualità dei metadati e la corretta distribuzione dei proventi, anche a livello transnazionale.

È sbagliato quindi affermare che l’art. 34 del Regolamento SIAE riguardi solo i ‘titoli uguali’. La norma, oltre a riferirsi – come già detto – a qualsiasi situazione idonea a generare confusione, anche potenziale, consente verifiche anche successive al deposito, quali la sospensione cautelare dei conti e il recupero di somme indebitamente percepite, nell’ambito del rapporto associativo e delle regole interne che disciplinano la gestione collettiva.

Depositare un titolo simile o uguale quindi è consentito. La libertà creativa non viene messa in discussione.

L’intervento si attiva solo quando emerge un comportamento sistematico e anomalo, tale da poter alterare l’integrità del repertorio e la corretta distribuzione dei proventi, non la semplice coincidenza dei titoli tra due opere.

L’intervento previsto dall’art. 34 va letto in questa prospettiva: non come limite alla creatività, ma come strumento di tutela dell’esattezza distributiva.

SIAE Sanremo: blocco delle canzoni o tutela del sistema?

Il Festival di Sanremo non è in discussione.

La normativa non mira a impedire l’esecuzione di un brano con titolo omonimo. Mira a garantire:

  • correttezza del database repertoriale;
  • qualità dei metadati;
  • tracciabilità delle opere;
  • attribuzione corretta dei proventi.

Le linee guida CISAC, a livello internazionale, impongono standard condivisi proprio per evitare errori nella circolazione transnazionale dei diritti.

Perché la questione riguarda anche le PMI

Per una PMI del settore musicale – editore indipendente, etichetta, produttore, organizzatore di eventi – la gestione corretta dei metadati non è un dettaglio burocratico.

È una questione economica, perché i compensi possono essere attribuiti erroneamente, la ripartizione può risultare distorta e gli aventi diritto possono subire un danno diretto.

La falsa programmazione e i depositi strumentali non sono irregolarità formali: alterano il flusso dei diritti, sottraendo risorse ai reali titolari.

In un mercato sempre più digitale e automatizzato, la qualità dei dati rappresenta un asset strategico tanto quanto il catalogo.

Tecnologia e controlli: perché intercettare anomalie è un segnale di efficienza

Un punto spesso frainteso è questo: l’emersione di casi di verifica dimostrerebbe un sistema inefficiente.

In realtà l’individuazione di comportamenti anomali è resa possibile da sistemi di analisi avanzati:

  • matching tra repertori;
  • individuazione di depositi massivi e ripetitivi;
  • incrocio con programmazioni effettive;
  • controlli qualitativi sugli spartiti.

L’analisi non si limita alla coincidenza tra titoli, ma considera l’insieme dei dati dichiarativi, la quantità dei depositi, la loro reiterazione nel tempo e l’impatto potenziale sulla fase di identificazione e ripartizione.

Non si tratta quindi di un problema di “algoritmo più o meno performante”, ma della capacità di analizzare il contesto complessivo dei depositi e di individuare eventuali condotte sistematiche idonee a generare distorsioni nella ripartizione dei diritti.

Intercettare anomalie significa che il sistema funziona.

E tutela non solo chi ha depositato prima un titolo simile, ma anche chi deposita in buona fede e rischierebbe di essere penalizzato da confusione nei dati.

In questi casi, l’intervento non ha nulla a che vedere con la censura: riguarda l’integrità economica del sistema e la tutela degli aventi diritto.

Accanto ai controlli in fase di deposito, esiste un ambito distinto ma altrettanto importante: la verifica della corretta dichiarazione nei borderò, cioè nei programmi musicali relativi agli eventi aperti al pubblico. Anche in questo caso, l’obiettivo non è sanzionare la creatività, ma garantire che la ripartizione avvenga sulla base delle effettive utilizzazioni dichiarate dagli organizzatori, come richiesto dalla normativa sulla gestione collettiva.

Un fenomeno parallelo a quello delle omonimie strumentali è infatti l’alterazione fraudolenta dei borderò: dichiarare l’esecuzione di brani che in realtà non sono stati suonati, con il rischio di incidere indebitamente sulla ripartizione delle royalties.

È su questo piano — quello della dichiarazione e non del deposito — che SIAE si avvale di tecnologie basate su algoritmi avanzati, come il brevetto Programmi Puliti, sviluppato per intercettare anomalie nei programmi musicali e prevenire possibili distorsioni nella distribuzione dei proventi.

Libertà creativa e responsabilità condivisa

È fondamentale distinguere tra libertà di scegliere un titolo e responsabilità nella gestione del deposito.

La libertà creativa rimane intatta. Nessuno vieta di chiamare una canzone con un titolo già esistente.

Ma il sistema dei diritti d’autore si fonda su una responsabilità condivisa tra autori, editori, utilizzatori e organismo di gestione collettiva. Ogni passaggio serve a garantire che il valore generato dalla creatività sia trasferito correttamente a chi l’ha prodotta.

SIAE Sanremo, titoli omonimi e tutela del valore economico della musica

Il dibattito sui titoli omonimi a Sanremo rischia di ridurre una materia complessa a una polemica superficiale.

Avere lo stesso titolo non è vietato e non comporta automaticamente alcun blocco. L’intervento non scatta per mera omonimia ma solo quando emergono comportamenti che possono generare confusione sistemica e incidere sulla corretta distribuzione dei diritti.

In un ecosistema creativo che coinvolge migliaia di imprese e professionisti, la trasparenza del flusso economico è un presupposto di sostenibilità.

Deve essere chiaro quindi che non è una questione di censura. È una questione di equilibrio tra creatività e responsabilità, tra libertà artistica e correttezza dei processi.

Perché tutelare la creatività significa anche garantire che il suo valore venga riconosciuto e trasferito in modo corretto a chi la genera.