L’imposta di registro è maggiore quando, in caso di eredità condivisa, uno degli eredi riceve beni di valore superiore a quelli ricevuti dagli altri condividenti, determinando un conguaglio in denaro per compensare le differenze.
Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15443 del 3 giugno 2025, sottolinea infatti come all’eccedenza che riguarda uno degli eredi consegua un conguaglio equiparato a una compravendita, soggetto quindi all’imposta del 9% prevista per gli atti traslativi, a prescindere dall’effettivo pagamento del conguaglio.
L’ordinanza della Cassazione fa riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013, n. 18/E. Oltre a specificare che la divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante viene considerata vendita per la parte eccedente, il testo aggiunge infatti che:
Il conguaglio, qualora superi il 5 per cento della quota di diritto spettante al condividente, è soggetto all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi indipendentemente dal suo concreto versamento.