Il TAR ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno che imponeva ai gestori delle strutture ricettive di identificare gli ospiti attraverso un check-in de visu. La decisione sblocca le procedure di registrazione da parte degli negli affitti brevi, che ora possono riprendere ad accogliere i turisti con il self check-in.
Check-in digitale affitti brevi: i punti critici del divieto
La circolare del Viminale del 18 novembre 2024 (prot. 38138) vietava il check-in da remoto, sostenendo che le procedure digitali – quali la trasmissione elettronica delle copie dei documenti, l’accesso tramite codici digitali o l’installazione di key boxes – non garantissero la verifica effettiva dell’identità dell’ospite. Per il Ministero, questa procedura eludeva il controllo personale e violava l’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che prevede l’obbligo di identificare fisicamente i soggetti che soggiornano in strutture con contratti inferiori a 30 giorni.
L’obiettivo della normativa è consentire alle autorità di pubblica sicurezza di monitorare le presenze negli alloggi per individuare persone pregiudicate o sospette. Tuttavia, la circolare aveva introdotto un onere burocratico che imponeva ai gestori di tenere una reception aperta anche in orari poco pratici, con evidenti difficoltà operative.
La decisione del Tar: tre motivazioni decisive
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I ter, con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, ha annullato la circolare per tre ragioni principali:
- eccessiva burocrazia, perché il controllo faccia a faccia contrasta con il principio di riduzione degli adempimenti amministrativi promosso dal decreto-legge 201/2011;
- inefficacia del check-in in presenza, dal momento che resta comunque il rischio che altri soggetti non identificati occupino gli alloggi;
- mancanza di adeguate giustificazioni, visto che la circolare non ha motivato con dati concreti l’introduzione dell’obbligo, limitandosi a riferimenti generici..
In ultima analisi, per il TAR l’identificazione può avvenire tramite strumenti tecnologici e la verifica dell’identità da remoto non compromette la sicurezza.