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Guadagni online: tracciamento redditi dal 15 febbraio 2024

di Alessandra Gualtieri

1 Febbraio 2024 10:24

Tracciamento dei guadagni online dei privati relativi alla vendita di prodotti e servizi tramite piattaforme web: dati al Fisco dal 15 febbraio 2024.

Slitta al 15 febbraio 2024 l’avvio del nuovo adempimento di cui al Dlgs n. 32/2023, con cui il Governo ha recepito la Direttiva UE 2021/514 (DAC 7) sulla tracciabilità delle vendite online anche dei privati cittadini, attuata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La proroga riguarda solo i dati del 2023, mentre per le prossime annualità resta la scadenza del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per la comunicazione relativa alle operazioni.

DAC7: tracciamento redditi prodotti online

Dal 2024, come noto, scatta l’obbligo di comunicare i redditi prodotti tramite piattaforme online  (ad esempio Booking per le locazioni turistiche) che nel loro complesso generano incassi da 2mila euro per almeno 30 operazioni in tutto.

Ogni gestore di piattaforma è tenuto all’adempimento, che consente poi lo scambio dati tra le autorità dei singoli paesi UE.

Pertanto, salvo la proroga al 15 febbraio in sede di prima applicazione, il termine di invio delle informazioni è fissato ogni anni al 31 gennaio, in relazione ai guadagni dell’anno precedente.

Per il 2024, entro metà febbraio si inviano i dati relativi ai guadagni prodotti online nel corso del 2023 (tramite la vendita di beni e servizi), per il tramite di piattaforme web.

Piattaforme online: obbligo di invio dati

Se un privato vende online un prodotto (per esempio vestiti, auto e mobili usati) o un servizio (caso classico, gli affitti brevi), la piattaforma utilizzata comunica i suoi dati all’Amministrazione finanziaria di riferimento, con libero accesso da parte di tutte le autorità fiscali degli altri Stati UE. In questo modo, si assicura il pagamento delle tasse.

Entro il 15 febbraio 2024, dunque, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e in alcuni casi anche quelli extra-UE (FPO – Foreign Platform Operator), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi realizzate dai contribuenti privati attraverso i loro siti e le loro app.

Tutte le istruzioni sono contenute nel nuovo provvedimento delle Entrate, che ha aggiornato il calendario degli adempimenti per l’anno in corso e fornisce le regole operative sullo scambio automatico delle informazioni fiscali fornite dai gestori di piattaforme online.

Redditi prodotti online da segnalare

L’obbligo coinvolge le informazioni di vendita online di tutti gli inserzionisti, tranne quelli più piccoli per i quali le piattaforme hanno movimentato meno di 30 attività con un importo totale del corrispettivo fino a 2.000 euro nell’anno.

I gestori devono comunicare le seguenti informazioni:

  • codice fiscale o IIN del soggetto che effettua la comunicazione;
  • indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 32/2023, tra cui i venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma;
  • codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.

La regola generale è la seguente: il gestore della piattaforma comunica all’autorità competente i dati dei venditori: nel caso di privati (per esempio chi mette online oggetti usati) comunica generalità, codice fiscale o partita IVA, eventuale NIF (numero di identificazione fiscale); nel caso di aziende comunica ragione sociale, indirizzo, partita IVA, eventuale NIF e altri dati identificativi dell’attività.

I dati ulteriori da comunicare riguardano: identificativo del conto finanziario, la sua titolarità, stato di residenza, corrispettivo versato, eventuali commissioni già pagate. Per i servizi che riguardano immobili (come gli affitti brevi), la piattaforma comunica anche i dettagli sulle operazioni (immobile, giorni di affitto).

La direttiva prevede comunque specifici obblighi di privacy, per cui i venditori devono essere informativi del trattamento dei dati. E impedisce alle piattaforme di accettare venditori che non forniscano tutti i dati richiesti per queste comunicazioni.

Adempimenti per piattaforme di vendita

I gestori delle piattaforme (intese come “qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili”) devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Se non lo fanno, incorrono in sanzioni. Ogni mancata comunicazione comporterà una multa da 3.000 a 31.500 euro.

La norma riguarda tutti i proventi che derivano da operazioni di vendita di beni e di servizi personali (inclusa la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio), nonché di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione delle stesse informazioni, è previsto l’esonero quando si può comprovare che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro gestore tenuto all’adempimento, predisponendo una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

La Commissione Europea ritiene che, grazie a questi nuovi obblighi di trasparenza, si possa recuperare gettito per un totale di circa 30 miliardi.