Ai figli il cognome di entrambi i genitori: cambia la legge

di Anna Fabi

27 Aprile 2022 19:27

Per la Corte Costituzionale è illegittimo l'automatismo sul cognome del padre ai figli, spettano entrambi, nell'ordine deciso dai genitori: la sentenza.

Incostituzionale la legge che attribuisce al figlio il cognome del padre in mancanza di diverso accordo tra i genitori, perché discriminatoria; la scelta del cognome è un elemento dell’identità personale, di conseguenza dare priorità a quello paterno rappresenta una violazione del principio di uguaglianza: lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con una sentenza che ribalta una norma di radicata tradizione.

Anche l’ordine con cui compaiono i due cognomi sui documenti d’identità deve essere concordato dai genitori. Nessun automatismo di priorità fra i due cognomi, dunque. D’ora in poi, dunque, a meno che i genitori non trovino un diverso accordo, al figlio vengono attribuiti entrambi i cognomi, sia quello del padre sia quello della madre.

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Non si conosce ancora il dispositivo con le motivazioni precise, bisogna attendere il deposito della sentenza, che nel frattempo la Consulta ha però pubblicato con un comunicato stampa. Da quanto emerge dalla nota stampa, la nuova regola sarà la seguente: ai figli vanno automaticamente entrambi i cognomi dei genitori, nell’ordine che gli stessi stabiliscono con apposito accordo; i genitori possono anche decidere di attribuire uno solo dei due cognomi. In mancanza di accordo, anche sull’ordine di priorità, la decisione finale spetta al giudice.

Sono dichiarate costituzionalmente illegittime tutte le norme attualmente previste che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre per contrasto con gli articoli 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 3 (divieto di discriminazione) e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Attenzione: la pronuncia della Corte si riferisce naturalmente a tutte le norme relative ai figli, che siano nati o meno all’interno del matrimonio. Quindi, non c’è più attribuzione automatica del cognome del padre, ma si applica la procedura sopra descritta, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Il Legislatore dovrà regolare tutti gli aspetti connessi alla sentenza, con adeguate norme di armonizzazione.