Imprese e controversie di lavoro: arbitrato come alternativa alla via giudiziaria

di Alessandra Gualtieri

24 Settembre 2021 12:30

Arbitrato, alternativa di risoluzione delle controversie per aziende e lavoratori: come risolvere una lite di lavoro senza ricorrere all'iter giudiziario.

L’arbitrato è una delle principali forme di risoluzione delle controversie alternativa al normale iter giudiziario (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution) nell’ambito lavoristico, constatati i vantaggi di ricorrere a tale strumento anche nell’ambito dei rapporti di lavoro.  Con la Legge n.183 del 2010 (Collegato Lavoro), sono state ampliate le aree di applicabilità con l’obiettivo di favorirne una maggior diffusione. Analizzando alcune caratteristiche dell’arbitrato è oggi più che mai opportuno riflettere su cinque aspetti che rendono l’utilizzo di questo istituto giuridico vantaggioso per imprese e lavoratori.

Tempi rapidi e certi

Iniziamo dall’elemento legato al fattore temporale. Tutti coloro che lavorano nel mondo delle imprese, sanno bene quanto lunghi siano i tempi della giustizia a causa della mole dei carichi giudiziari pendenti e del fatto che molti tribunali sono sotto organico di magistrati e di personale ausiliario. Sicuramente, la situazione non è agevolata dall’alto tasso di litigiosità presente nel nostro Paese che oggi come oggi è doppio rispetto a quello della Francia, per fare solo un piccolo esempio. Alla luce di questo quadro, per una realtà aziendale potrebbe essere molto utile poter contare su uno strumento, come quello dell’arbitrato, capace di concludersi nello spazio normalmente di qualche mese, quasi mai superiore all’anno.

Questo elemento va sottolineato perché, in una lettura economica del sistema, tra i tanti elementi che allontanano gli investimenti stranieri dall’Italia c’è sicuramente quello della lunghezza dei processi. Per questo motivo, il maggior utilizzo dell’arbitrato potrebbe generare una netta inversione di tendenza e rappresentare uno strumento elastico e di propulsione per lo sviluppo economico.

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La riservatezza

Il procedimento giudiziario ordinario è un procedimento pubblico in tutte le sue parti. Viceversa, l’arbitrato, può essere gestito all’interno degli studi professionali. La decisione potrebbe anche non essere mai resa pubblica. Proprio questo dato è un valore sia in termini di certezza dei rapporti che in termini economici, visto che a volte per le aziende può essere molto dannosa la divulgazione di notizie di carattere processuale.

La scelta dell’Arbitro

Un terzo elemento positivo dell’arbitrato è quello legato a competenza e fiducia. Le parti possono scegliere a quale giudice affidarsi, a differenza del processo ordinario. Ciò significa che rispetteranno la decisione presa dall’arbitro perché sono state loro a sceglierlo e nei suoi confronti ripongono fiducia. Questo elemento, naturalmente, deve indurre gli arbitri a prendere coscienza delle loro responsabilità e davanti a situazioni patologiche e rispondere dei loro errori. A riprova di ciò è il fatto che gli appelli contro i lodi sono davvero pochi, come dimostra la casistica esaminata.

La competenza tecnica dei decisori

Oggi l’arbitrato si sta sviluppando in molti settori, spesso caratterizzati da un notevole livello di tecnicismo. Per chi opera nell’ambito economico, ed è a contatto con le regole che governano il diritto del lavoro, affidarsi allo strumento arbitrale rappresenta una scelta utile proprio per il bagaglio di competenza tecnica che gli arbitri hanno.

Sede e lingua

Quinto e ultimo aspetto, ma non certo meno importante, è il tema della sede e della lingua. Per quel che concerne la sede, non è di poco conto ricordare come per molte realtà aziendali può essere utile sapere che la sede dell’arbitrato potrà essere liberamente scelta. Rispetto alla lingua, va evidenziato il fatto che mentre il processo ordinario deve svolgersi come tutti sanno in lingua italiana, l’arbitrato può svolgersi nella lingua che le parti richiedono di usare. L’utilizzo di altre lingue può avere grande importanza per il mondo delle imprese, in particolare per quelle che operano in mercati diversi da quello italiano, siano questi comunitari o extracomunitari.

Le materie arbitrabili

Per quanto attiene alle materie arbitrabili, va da subito chiarito un punto di primaria importanza: ai sensi del secondo comma dell’art. 806 c.p.c. va rilevato che, grazie all’intervento del legislatore avvenuto con il D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, si sono estesi i confini di arbitrabilità nel campo del diritto del lavoro.

Se prima le questioni di lavoro non potevano essere decise in sede arbitrale, oggi le controversie lavoristiche divengono oggetto di patto compromissorio, qualora vi sia una fonte che lo autorizza. Tale fonte può essere costituita da un accordo o da un Contratto Collettivo di Lavoro, oppure da precise e specifiche leggi.

Sul piano delle materie arbitrabili è molto interessante dare conto di due sentenze che danno la misura concreta dell’utilizzabilità di tale strumento, la prima da un punto di vista di merito, la seconda da un punto di vista procedurale.

  1. Nella prima, in cui la controversia era sorta tra una Società e un suo Amministratore, la Corte di Cassazione, Sezione 1 civile (Sent. 11 febbraio 2016, n. 2759) ha ritenuto che in ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell’attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari.
  2. Nella seconda, peraltro molto recente (Ordinanza Cassazione 9 giugno 2020, n. 10988 Sezione Lavoro civile), la Corte prende posizione su una questione procedurale non secondaria, connessa all’eventuale impugnazione di un lodo arbitrale connesso a un rapporto di lavoro sportivo, affermando che: nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c., in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione. Ne consegue l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, la non operatività del principio in forza del quale la decadenza dalla impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente.

Come si evince da questi esempi, i margini di applicabilità dell’arbitrato in materia giuslavoristica, non sono pochi e coinvolgono oltre al merito dei problemi entro i limiti sopra citati, anche aspetti processuali di stretta attualità giuridica.


Articolo dell’Avvocato Mario Fusani, giuslavorista e arbitro in materia di diritto del lavoro e sindacale, negoziatore e coordinatore per i rinnovi di CCNL nazionali, territoriali e aziendali di diverse categorie, co-fondatore dello studio GF Legal (con sede a Milano, Roma e Londra,  opera da oltre 30 anni nell’ambito del diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali, della contrattazione individuale e collettiva, del diritto commerciale e societario).