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Controversie di lavoro: la conciliazione nei Contratti Collettivi

di Anna Fabi

14 Marzo 2024 08:11

Modalità di conciliazione nelle controversie di lavoro secondo i Contratti Collettivi Nazionali: regole comuni e procedure specifiche nei diversi CCNL.

Le procedure di conciliazione in caso di controversie di lavoro possono essere svolte in sede sindacale secondo le modalità previste dai diversi CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) come disposto dall’articolo 412 ter CPC o portate avanti facendo riferimento all’apposita Commissione presso la Direzione Provinciale del Lavoro (conciliazione amministrativa).

Vediamo di seguito le regole comuni a tutti i contratti e quelle specifiche per alcuni settori.

Regole comuni

Nella contrattazione collettiva, se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il verbale sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali viene depositato (a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale) presso la DTL, che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito nella Cancelleria del Tribunale competente.

Conciliazione CCNL Industria metalmeccanica

In applicazione del CCNL Metalmeccanici (Sez. IV, Tit. VII, Art. 7), datore e lavoratore hanno sempre la possibilità di fissare un accordo diretto per eventuali reclami.

Le controversie individuali e collettive devono essere risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione dell’azienda e la rappresentanza sindacale unitaria.

Conciliazione nel CCNL Terziario

Iter da seguire secondo il CCNL Terziario (art. 37 bis) e il Collegato Lavoro:

  • richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato alla commissione paritetica;
  • espletamento conciliazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta;
  • redazione del processo verbale di conciliazione e deposito a cura della Commissione presso la Direzione Provinciale del Lavoro (DTL) competente per territorio.
  • Se la conciliazione dà esito negativo, nei 30 giorni seguenti le parti possono adire il collegio arbitrale competente: l’istanza è presentata da una delle due parti attraverso l’organizzazione cui la parte aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e all’altra parte.

Nel processo verbale di conciliazione vanno indicati:

  • contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
  • presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino depositate presso la DTL;
  • presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Conciliazione nel CCNL Credito

Secondo il CCNL Credito (Art. 9), viene costituita una Commissione paritetica di conciliazione (composta da un rappresentante ABI e da uno di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL), la cui segreteria ha sede presso l’ABI di Roma o Milano e le cui riunioni hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione di Roma o di Milano o presso l’impresa interessata alla controversia.

La richiesta di conciliazione deve indicare:

  • generalità del ricorrente e impresa interessata;
  • delega per la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice o l’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa;
  • luogo dove effettuare le comunicazioni;
  • oggetto della vertenza.

Ricevuta la richiesta, la Commissione paritetica comunica a tutte le parti data e luogo della comparizione entro 60 giorni, decorsi i quali il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.

Conciliazione CCNL Turismo

Secondo il CCNL Turismo (Art. 33), le vertenze di lavoro devono essere demandate all’esame di una Commissione paritetica di conciliazione in sede sindacale composta da:

  • un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l’azienda aderisce e/o conferisce mandato (Federalberghi o Fipe o Faita-Federacamping o Fiavet);
  • un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (Filcams Cgil o Fisascat Cisl o Uiltucs Uil).

La procedura:

  • invio richiesta di conciliazione con gli elementi essenziali della controversia alla sede della Commissione (a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente);
  • convocazione delle parti dalla segreteria della Commissione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (si invitano le parti a indicare entro 8 giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato).
  • espletamento del tentativo di conciliazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta;
  • redazione in 6 copie del processo verbale (sia nel caso di composizione della controversia che di mancato accordo) sottoscritte dalle parti e dai componenti la Commissione  (in  caso di mancato accordo devono esserne specificate le ragioni, potendo anche indicare la soluzione parziale);
  • deposito da parte della segreteria della Commissione, su richiesta di una delle parti, di una copia del verbale presso la DTL competente.