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DPCM Natale: regole per negozi e attività economiche

di Barbara Weisz

4 Dicembre 2020 17:24

Fino al 6 gennaio negozi fino alle 21, centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi fino al 15 gennaio: tutte le regole dei nuovi decreti Covid.

Ci sono diverse novità per le attività economiche nei provvedimenti del Governo con le regole anti COVID per il mese di dicembre.

Per quanto riguarda i negozi, è consentita fino al 6 febbraio l’apertura fino alle 21. Resta la limitazione per i centri commerciali, che devono restare chiusi nei giorni festivi e prefestivi anche nelle zone gialle. Non cambia invece nulla per bar e ristoranti, la cui possibilità di tenere aperti o meno fino alle 18 con il servizio al tavolo dipende dalla collocazione della regione di appartenenza nelle diverse fasce di rischio.

Limitazioni per gli alberghi: la sera del 31 dicembre non potranno fornire il servizio ristorante ai clienti ma solo quello in camera; attività limitata indirettamente anche dai divieti di spostamento fra regione e comuni previsti dal 21 dicembre al 6 gennaio dal decreto legge del 2 dicembre. Restrizioni anche per altre attività legate al turismo, come gli impianti sciistici e le navi da crociera.

Vediamo dunque una panoramica dettagliata delle nuove regole per le attività economiche in base al DPCM 3 dicembre 2020.

Negozi

Le regole generali restano quelle già previste per le diverse zone. Quindi, nelle zone rosse sono aperti solo gli esercenti che forniscono servizi essenziali (fra gli altri, alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccai, edicole) ma, in base ai dati forniti dallo stesso premier, Giuseppe Conte, in sede di presentazione del nuovo DPCM 3 dicembre, nel giro di due settimane non ci dovrebbero più essere zone rosse, e anzi l’ipotesi è che tutte le regioni entro le feste natalizie siano in zona gialla. Ad ogni modo, fino al 6 gennaio Il DPCM consente comunque ai negozi di restare aperti fino alle 21.

Restrizioni invariate per i centri commerciali. Per tutto il periodo di durata del nuovo DPCM, quindi dal 4 dicembre al 15 gennaio, restano chiusi nei festivi e nei prefestivi. Quindi, nei fine settimana e nelle seguenti date: 7, 8, 24, 25, 26, 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio. La regola riguarda tutti gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. In queste strutture restano comunque aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Segnaliamo a questo proposito le proteste delle associazioni di categoria. Confesercenti chiede la riapertura dei centri commerciali nei festivi e prefestivi, anche perché, a dicembre, questa regole di fatto impone la chiusura per «13 giorni sui 28 rimanenti del mese, praticamente la metà, con uno stop di quattro giorni dal 5 all’8 dicembre, proprio all’inizio della corsa ai regali». L’associazione imprenditoriale ritiene che questa limitazione danneggi economicamente le imprese e introduca un elemento distorsivo della concorrenza.

Bar, ristoranti, alberghi

Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi nelle zone rosse e arancione, e restano aperti dalle 5 alle 18 in quelle gialle. In tutti i casi, possono fare take away fino alle 22 e consegne a domicilio senza limiti di orario. Il consumo al tavolo, gli orari in cui è previsto, è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. In pratica, per queste attività le regole restano le stesse già applicate nell’ultimo mese.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

C’è una nuova limitazione per gli alberghi e le strutture ricettive, che normalmente possono tenere aperto il ristorante anche la sera (esclusivamente per i propri clienti). Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle 7 del 1° gennaio 2021, però, possono fare solo il servizio in camera. La misura è evidentemente destinata a impedire l’organizzazione di veglioni di Capodanno.

Spostamenti

Aggiungiamo anche che sull’attività delle strutture ricettive di fatto interviene anche il decreto legge 2 dicembre, che limita gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Nel dettaglio, in questo periodo non si può andare in un’altra regione, e in alcune specifiche giornate, ovvero il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio, è vietato anche spostarsi fra Comuni. Questo impatta evidentemente, oltre che sugli eventuali trasferimenti nelle seconde case, anche sull’organizzazione dei soggiorni negli alberghi e nelle strutture ricettive.

Chi programma una vacanza in una regione diversa da quella di appartenenza, deve partire entro il 20 dicembre, e tornare dal 7 gennaio, anche se lo spostamento avviene fra zone gialle. Per eventuali mini-vacanze nelle sole giornata di Natale o di Capodanno, bisogna fare attenzione anche se la struttura ricettiva prescelta si trova nella stessa regione: sarà necessario partire entro il 24 dicembre, e rientrare non prima del 27, oppure per capodanno partire entro il 31 e non tornare prima del 2.

Il DPCM chiarisce infine che le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida sul Coronavirus adottati dalle Regioni e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1.

I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti, utilizzo degli spazi comuni, misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni, accesso dei fornitori esterni, svolgimento delle attività ludiche e sportive, eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti, informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

Limitazioni DPCM per altre attività

Sostanzialmente, ci sono altri due divieti. Il primo riguarda le piste da sci, che restano chiuse fino al 6 gennaio. Possono riaprire il 7 gennaio, solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. Il secondo, le crociere: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

Altre regole

Per il resto, continuano ad applicarsi le norme già sperimentate dallo scorso 3 novembre, che variano in base alla fascia di rischio in cui si trovano le Regioni. Una breve panoramica:

  •  negozi ed esercizi aperti al pubblico devono far rispettare le regole di base sull’utilizzo delle mascherine, la distanza interpersonale di almeno un metro, dove è possibile la differenziazione fra uscita ed entrata, e devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse. Gli ingressi avvengono in modo dilazionato, non si può sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Vanno rispettati protocolli o linee guida del settore di riferimento.
  • Ci sono una serie di attività che restano chiuse anche nelle zone gialle: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Altre attività economiche

Anche qui, non ci sono novità rispetto alle regole già precedentemente applicate. Le principali norme:

  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni in modalità a distanza;
  • attività professionali: privilegiare smart working e modalità di lavoro a distanza, incentivare ferie e congedi retribuiti, protocolli di sicurezza anti-contagio, operazioni di sanificazione.