Tratto dallo speciale:

Sgravi contributivi per aziende, un diritto non automatico

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Dicembre 2014
Aggiornato 8 Maggio 2015 15:12

La sentenza della Cassazione che chiarisce a chi spetta l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per l'accesso agli sgravi contributivi INPS.

In caso di accesso agli sgravi contributivi spetta all’impresa dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari a fruire del beneficio. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25818/2014 con la quale si è espressa in merito ad un contenzioso instaurato tra una società e l’INPS in merito al suo inquadramento nel settore industriale, dal quale sarebbe conseguito il diritto a determinati sgravi e agevolazioni.

=> Sgravi contributivi II livello: ecco come chiederli

Il caso

Precedentemente il Tribunale di Siracusa aveva riconosciuto la natura industriale dell’attività svolta dalla società, attribuendole il diritto agli sgravi previsti per le imprese del settore e stabilendo la restituzione da parte dell’INPS delle somme versate a titolo di contributi secondo l’aliquota commercio per il periodo fino alla data del 19 novembre 1995 quando era avvenuto l’accertamento ispettivo dell’Istituto. Successivamente al 31 dicembre 1996 il Tribunale riteneva che la società non avesse i presupposto per il diritto agli sgravi anche a causa delle irregolarità contributive rilevate, in merito a tre dipendenti. La Corte d’Appello di Catania aveva poi parzialmente riformato la decisione del Tribunale, riconoscendo l’inquadramento nel settore industriale della società fino al 31 dicembre 1996 attribuendole il diritto ai relativi sgravi e agevolazioni limitatamente al periodo precedente l’entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. Di conseguenza l’Istituto era stato condannato alla restituzione delle somme versate secondo l’aliquota commercio in relazione ad una domanda di condono.

=> Assunzioni agevolate: sgravi contributivi dal 2015

Onere della prova

Quindi la Corte territoriale aveva confermato la natura industriale della società escludendo che l’attività svolta fosse riconducibile alla mera commercializzazione delle materie prime trattate e acquistate da terzi, precisando che tale inquadramento era valido solo fino al 31 dicembre 1996 per via della norma transitoria di cui all’articolo 49, terzo comma, della legge n. 88 del 1989. La Corte territoriale precisava inoltre che il diritto agli sgravi contributivi non conseguiva automaticamente dall’accertata natura industriale dell’attività. Se da una parte la Corte ha ritenuto corretta la tesi della società secondo la quale la decadenza del beneficio degli sgravi doveva riguardare soltanto la posizione dei singoli lavoratori in merito ai quali l’Istituto aveva accertato le irregolarità, dall’altra ha sottolineato che l’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti del diritto agli sgravi spettava alla società stessa. Questo significa che era la società a dover dimostrare:

  • la propria natura industriale;
  • il luogo in cui materialmente erano impiegate le maestranze;
  • il rispetto dei contratti collettivi nazionali dal 1989 in poi;
  • l’effettiva erogazione dei compensi minimi al personale per il quale si chiedeva lo sgravio.

Oneri non rispettati dalla società a fronte della contestazione dell’INPS.

Sentenza Cassazione

La società aveva poi proposto ricorso alla Corte di Cassazione con riferimento alla decisione dei giudici nella parte in cui hanno ritenuto che il diritto agli sgravi previsto per le imprese industriali cessasse al 1989 poiché la società non aveva comprovato i requisiti di legge. Per la società tale onere spettava all’Ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso della società ritenendo che la Corte d’Appello aveva già escluso che la società avesse fornito la prova del rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL e che pertanto la società non avesse diritto agli sgravi. La Corte ha infine confermato che l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio in termini di sgravi contributivi grava sull’impresa.