Cedolare secca al 10% nei contratti transitori

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Aprile 2017
Aggiornato 11 Agosto 2017 17:17

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di cedolare secca: aliquota per contratti transitori e mancata comunicazione della proroga del contratto di affitto.

Con la circolare 8/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi relativi ai quesiti posti in occasione di Telefisco 2017 sulle principali novità introdotte dall’ultima Legge di Stabilità e dal Decreto fiscale. In tema di cedolare secca l’Agenzia conferma:

  • la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10% (per gli anni 2014-17 poi salirà al 15%) anche ai contratti di locazione transitori di cui alla legge n. 431/1998, ovvero di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi;
  • viene chiarito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.

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Contratti di locazione transitori

Ai contratti transitori è applicabile la cedolare secca del 10% ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che vincola però tale beneficio:

  • agli immobili residenziali (categorie catastali da A1 a A11, esclusi gli uffici che sono classe A10) ubicati nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988), o nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • ai contratti a canone concordato stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.

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Mancata proroga cedolare secca

Per quanto concerne la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione con opzione di cedolare secca, viene chiarito che la nota diffusa alla fine dell’anno 2016 si applica alle comunicazioni di proroga contrattuale che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016. Tale norma prevedeva che:

“In caso di mancata comunicazione sulla proroga del contratto di affitto, non si sarebbe verificata la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente avesse mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”.

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Dunque, in questi casi, il mancato invio dell’apposito modello RLI non comporta la revoca dell’opzione, per effetto delle novità in materia di semplificazione fiscale contenute nel D.L. 193/2016. La mancata comunicazione prevede tuttavia l’applicazione della nuova sanzione prevista dal comma 24, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 pari a 100 euro, ridotti a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 30 giorni.

Fonte: Agenzia delle Entrate.