Detrazione lavori su immobile grezzo, futura prima casa dei familiari?

Risposta di Barbara Weisz

19 Marzo 2026 08:25

Sara chiede:

Posso godere delle detrazioni fiscale del 50-36% per le spese di completamento di un immobile grezzo (accatastato) da destinare ad abitazione principale di mio figlio (infissi, pavimenti, impianti)?

La detrazione al 50% sulle spese di completamento è applicabile nel caso da lei prospettato ma con alcune verifiche preliminari: la normativa su questo punto è articolata e le condizioni da soddisfare sono più d’una. Rispettate le quali potrà detrarre le spese di completamento dell’immobile grezzo destinato ad abitazione principale di suo figlio.

La legge ammette la detrazione per il bonus ristrutturazioni anche su immobili non ancora adibiti ad uso abitativo, purché la destinazione risulti dal titolo edilizio e sussista entro il termine dei lavori. Verifichi però le condizioni che seguono, perché alcune di esse riguardano direttamente il suo caso.

Grezzo e destinazione d’uso: i requisiti del titolo edilizio

Sul piano edilizio, i lavori di completamento di un immobile grezzo accatastato devono rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia — e non della nuova costruzione — per accedere alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR.

=> Costruzione prima casa: quali bonus edilizi?

La destinazione abitativa non deve necessariamente sussistere al momento dell’avvio degli interventi ma deve essere prevista dal titolo edilizio: è questo il requisito da verificare prima di avviare i lavori. Il cambio di destinazione d’uso, ossia la condizione di abitazione principale, potrà poi essere acquisita entro il termine dei lavori, come chiarito dalla Circolare 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione 50% per ristrutturazioni prima casa

La Legge di Bilancio 2025, confermata alle stesse condizioni anche per il 2026, ha limitato l’aliquota agevolata del 50% ai soli interventi sull’abitazione principale, escludendo gli altri immobili (fermi al 36%). La misura non è però accessibile a tutti: il contribuente deve essere titolare, al momento dell’inizio dei lavori o del primo pagamento se antecedente, di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare — come usufrutto, uso o diritto di abitazione.

Lo chiariscono anche le detrazioni edilizie nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate: restano esclusi dalla maggiorazione i familiari conviventi privi di diritti reali e i detentori a titolo di locazione o comodato, che accedono al massimo al 36%.

=> Detrazioni per acquisto prima casa di figli conviventi

Immobile prima casa del familiare

La Circolare 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il proprietario può applicare il bonus ristrutturazioni al 50% anche sull’immobile che non costituisce la propria dimora abituale, purché vi risieda un familiare convivente: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Il figlio rientra tra i parenti di primo grado, quindi il requisito soggettivo appare soddisfatto nel suo caso.

Una sola prima casa agevolabile

C’è però un’altra condizione che vale la pena verificare con attenzione. La stessa circolare precisa che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e uno adibito a dimora abituale di un familiare, occorre fare riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare.

[…] occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

In pratica: se non sta detraendo al 50% anche le spese di ristrutturazione della propria prima casa, la maggiorazione sull’immobile del figlio è accessibile. Se invece beneficia già di questa agevolazione su un altro immobile, l’operazione non è consentita.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz