Coniuge convivente non proprietario: come detrarre le spese di ristrutturazione?

Risposta di Anna Fabi

23 Marzo 2026 07:16

Franco chiede:

Il coniuge non proprietario può detrarre le spese di ristrutturazione della prima casa con fattura intestata e pagamento con bonifico dal conto personale o cointestato?

Sì, il coniuge convivente non proprietario ha diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, e per ottenerla non è necessario che vanti alcun diritto reale sull’immobile. La condizione richiesta dalla norma (art. 16-bis del TUIR) è sempre la stessa: essere familiare convivente del proprietario al momento dell’avvio dei lavori, sostenere direttamente la spesa e disporre della documentazione fiscale corretta intestata a sé. Le novità degli ultimi anni riguardano invece le aliquote applicabili.

Il coniuge convivente può detrarre senza essere proprietario

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie e la Circolare AdE n. 8/2025 elencano espressamente tra i soggetti aventi diritto alla detrazione il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, includendo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Non è richiesto nessun contratto di comodato, nessun usufrutto, nessun altro titolo giuridico: è sufficiente la convivenza anagrafica con il proprietario.

Lo stato di convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori e persistere al momento del sostenimento delle spese.

Può essere attestato tramite il certificato di stato di famiglia oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La detrazione non spetta, invece, per le spese relative a un immobile in cui il coniuge non convive — ad esempio, un immobile di proprietà del marito dato in comodato a terzi.

I documenti necessari: fattura, bonifico parlante e attestazione di convivenza

Per accedere alla detrazione, il coniuge non proprietario deve rispettare le stesse condizioni documentali previste per chiunque altro:

  • le fatture devono essere intestate a lui, non al proprietario dell’immobile;
  • il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale parlante, che riporti la causale del versamento con riferimento all’art. 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto destinatario del pagamento;
  • è necessario conservare l’attestazione della convivenza alla data di avvio dei lavori.

Il conto corrente da cui viene effettuato il bonifico può essere personale o cointestato: questo aspetto non è rilevante ai fini della detrazione.

Quale aliquota spetta al coniuge non proprietario nel 2026

Nel 2026 il coniuge non proprietario applica l’aliquota del 36% sulle spese di ristrutturazione, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia la prima o la seconda casa. L’aliquota “maggiorata” riservata ai lavori sulla prima casa — che nel 2026 è anch’essa al 36% per il proprietario (era al 50% nel 2025) — spetta solo ai titolari di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Poiché nel 2026 le due aliquote coincidono, non vi è differenza pratica: entrambi detraggono al 36%. La distinzione tornerà rilevante nel 2027, quando l’aliquota ordinaria (applicabile al coniuge non proprietario) scenderà al 30%, mentre il proprietario della prima casa manterrà il 36%.

Il tetto di spesa detraibile resta invariato a 96.000 euro per unità immobiliare.

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