Bonus edilizi per coppie di fatto: requisiti e importi

Risposta di Barbara Weisz

31 Ottobre 2025 12:25

Giuseppe chiede:

Essendo io in parte incapiente, la mia compagna può fruire dei bonus (ristrutturazione e costruzione box pertinenziale) essendo conviventi e coppia di fatto ai sensi della legge Cirinnà? Nel caso, in quale misura: al 36% oppure al 50%

La legge Cirinnà sulle coppie di fatto non prevede specifiche regole sulle detrazioni edilizie se non le analogie per alcuni diritti coniugali in materia fiscale. Le agevolazioni sulle spese edilizie per i familiari conviventi sono comunque applicabili dai contribuenti in relazione ai loro effettivi diritti sull’immobile. Se la sua compagna (deve avere anche effettuato almeno in parte le spese edilizie ed essere indicata in fattura con riferimento ai bonifici parlanti riferiti ai lavori agevolati), al momento dei lavori risultava:

  • titolare o contitolare di un contratto di affitto oppure proprietaria o comproprietaria dell’immobile, può utilizzare le detrazioni edilizie;
  • senza diritti reali, può utilizzare il beneficio fiscale in quanto convivente more uxorio (questo non perché lo preveda la legge Cirinnà ma perché è una regola prevista dalle disposizioni sulle detrazioni edilizie).

L’aliquota di detrazione per il proprietario, in riferimento al 2025, è  pari al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. La detrazione più favorevole sull’abitazione principale richiede però un diritto reale sull’immobile. Quindi, se la sua compagna è almeno comproprietaria dell’abitazione potrà utilizzare la detrazione al 50%. In caso contrario, dovrà utilizzare l’aliquota del 36%. L’articolo 16 del DL 63/2013 prevede che l’aliquota maggiorata sulle prime case si applichi esclusivamente:

nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La Circolare Agenzia delle Entrate 8/2025 chiarisce che in base a questa limitazione il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2025. Non è esplicitato il caso dei conviventi more uxorio, che però da questo punto di vista sono assimilati al coniuge o al familiare convivente: se non hanno un diritto di proprietà o di godimento sull’immobile, non possono detrarre al 50%.

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