Rinnovando un contratto a canone concordato 3+2 ma trasformandolo in affitto transitorio di un anno, è possibile mantenere la cedolare secca al 10%? L’inquilino avrebbe diritto ad agevolazioni?
Per applicare la cedolare secca con aliquota ridotta al 10% il contratto deve essere a canone concordato e devono essere rispettati tutti gli altri requisiti di legge. L’estensione ai contratti di affitto per studenti universitari è altresì prevista dal Decreto 17 gennaio 2017 del Ministero dei Trasporti, ma sempre nell’alveo dei requisiti di legge.
Per tutte le altre forme di locazione di unità immobiliari a uso abitativo, la cedolare secca è invece al 21%. Le regole sono contenute nell’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011, che regolamenta la tassa piatta sugli affitti, con le regole per l’aliquota al 10% contenute nel comma 2.
Nel caso di modifica del contratto in affitto transitorio, ritengono si debba invece far riferimento alla regola generale. In base alla quale, come recita la prima parte del sopra citato comma 2, il canone di locazione per l’abitazione e le relative pertinenze possa essere assoggettato a cedolare secca (imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione) sul canone di locazione annuo in ragione di un’aliquota del 21%.
La cedolare secca ha comunque il vantaggio di bloccare il canone d’affitto anche rispetto agli aumenti dell’inflazione misurati dall’ISTAT.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz