Nel giro di un mese l’Agenzia delle Entrate cambia idea sull’impatto di un errore nel superamento della soglia di 85mila euro che consente di restare nel regime forfettario. Se il reddito risulta superiore a questo limite per effetto di una somma versata per errore da un committente e poi restituita, il contribuente può mantenere il regime fiscale agevolato. La nuova interpretazione, contenuta nell’interpello 68/2026 del 6 marzo, corregge quella fornita un mese prima con l’interpello 26/2026.
Superamento soglia per errori del committente
Il caso riguarda una contribuente che nel 2024 aveva percepito compensi maggiori rispetto a quelli spettanti per un errore del committente. Quelle somme facevano superare la soglia di 85mila euro prevista per la permanenza nel forfettario. Nel 2025, dopo avere rilevato l’errore, la contribuente ha restituito gli importi incassati in eccesso.
Con l’interpello 26/2026, l’Agenzia aveva dato una lettura rigida del principio di cassa: ogni compenso percepito, anche se poi restituito perché non spettante, rilevava comunque ai fini del superamento della soglia. La nuova risposta ribalta quell’impostazione.
Compensi spettanti e permanenza nel Forfettario
Con la risposta 68/2026, l’Agenzia sposta l’attenzione sui compensi effettivamente spettanti. Se il committente versa per errore importi in eccesso e il contribuente li restituisce dopo avere rilevato l’incongruenza, quelle somme non concorrono a formare il limite di 85mila euro. Di conseguenza, non scatta l’uscita dal regime agevolato.
Nel caso esaminato, quindi, le somme percepite per errore nel 2024 e restituite nel 2025 non rilevano ai fini della soglia oltre la quale non è più consentito applicare la flat tax. La contribuente può continuare a utilizzare il regime forfettario anche nel 2025.
Interpelli AdE n. 68 e n.26 a confronto
La differenza tra i due interpelli è netta. La risposta di febbraio faceva prevalere il dato materiale dell’incasso. La risposta di marzo riconosce invece rilievo sostanziale alla circostanza che quelle somme non fossero dovute e siano state restituite. Il cambio di orientamento incide direttamente su una delle soglie più sensibili del forfettario.
Per chi lavora con compensi liquidati da enti, committenti pubblici o soggetti che possono generare errori di pagamento, il chiarimento riduce il rischio che un versamento sbagliato produca effetti fiscali sproporzionati sull’anno successivo.
Restituzione sempre da comprovare
Le somme erroneamente percepite e poi restituite non concorrono a formare l’importo soglia di 85mila euro, superato il quale non è consentito applicare la tassazione sostitutiva del 15%. L’apertura dell’Agenzia delle Entrate non elimina però il tema della prova.
La restituzione delle somme deve essere reale, documentabile e coerente con l’errore originario. Senza questo riscontro, la soglia di 85mila euro continua a essere letta secondo le regole ordinarie del regime.
Dichiarazione integrativa e istanza di rimborso
Per recuperare le imposte versate in eccesso sulla dichiarazione dei redditi in cui figuravano i compensi poi restituiti, il contribuente ha due strade alternative:
- presentare una dichiarazione integrativa, indicando nel quadro LM i compensi effettivamente spettanti e facendo emergere a credito la maggiore imposta sostitutiva versata;
- presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente.
Il chiarimento del 6 marzo restringe quindi il rischio di fuoriuscita automatica dal Forfettario nei casi di errore materiale del committente ma conferma come la permanenza nel regime richieda la documentazione completa che ne comprovi i requisiti, con la correzione tempestiva dell’errore e la restituzione tracciabile delle somme non dovute.