Nuovo ravvedimento con sanzioni ridotte

di Barbara Weisz

13 Ottobre 2016 15:41

Sanzioni ridotte per correzione errori in dichiarazione dei redditi e regolarizzazione per mancata dichiarazione con il nuovo ravvedimento operoso: circolare Entrate.

Ravvedimento operoso
Vademecum dell’
Agenzia delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso dopo le modifiche introdotte nel 2016, che risolve dubbi interpretativi e introduce casi particolari: è contenuto nella circolare 42/E, che presenta anche un resoconto dell’attività di compliance fiscale e dei risultati raggiunti.

=> Ravvedimento operoso: calcolo sanzioni online

Riduzione sanzioni

Le sanzioni che il contribuente paga se rileva l’errore entro 90 giorni sono ridotte e differentemente modulate in base alla tipologia di violazione (errore, mancata presentazione).

Correzione entro 90 giorni (tramite dichiarazione integrativa o sostitutiva)

  • Se l’errore corretto è rilevabile attraverso controllo automatizzato o formale si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione prevista dal ravvedimento operoso che cambia a seconda dell’entità del ritardo (un nono del minimo).
  • Se l’errore non è rilevabile in sede di controllo automatizzato ma solo tramite attività di controllo (esempio: omessa o errata indicazione di redditi), si applica la sanzione relativa a “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”, la cui misura minima è 250 euro, ridotta a un nono dal ravvedimento operoso: la multa è quindi pari a 27,78 euro. Si tratta della sanzione da prendere come riferimento, ad esempio, per la regolarizzazione della propria posizione quando il contribuente riceve una lettera di compliance e presenta dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Se anche in questo caso c’è un mancato versamento, su questo si applicherà la relativa sanzione del 30%.
  • Se la dichiarazione è tardiva oltre i termini e si ravvede entro 90 giorni si applica la sanzione per dichiarazione tardiva in assenza di debito d’imposta, in misura fissa di 250 euro, ridotta di un decimo in base al ravvedimento operoso (si arriva a 25 euro). Se però c’è anche debito di imposta, a questo si applica la sanzione per omesso versamento del 30%.

Correzione oltre  90 giorni

  • Errore corretto rilevabile attraverso un controllo automatizzato o formale: sanzione per omessa versamento con ravvedimento in base al ritardo;
  • Errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato: sanzioni di 250 euro se non c’è debito fiscale; se l’errore determina maggior imposta la sanzione è pari al 90% di quest’ultima o della differenza del credito utilizzato. In entrambi i casi, si applica il ravvedimento della misura prevista a seconda del ritardo.

Ricordiamo che il nuovo ravvedimento operoso prevede le seguenti riduzioni: un nono del minimo entro i 90 giorni, un settimo del minimo entro la dichiarazione dovuta per l’anno successivo, un sesto del minimo oltre il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, a un quinto del minimo se avviene dopo constatazione di violazione.

=> Ravvedimento operoso e retroattività

Casi particolari

Fra le situazioni particolari su cui la circolare fornisce chiarimenti, le possibilità di sanare errori nel 730/2016:

  • entro il 30 settembre (opzione scaduta) UNICO correttivo dei termini, pagando eventuali imposte dovute calcolando interessi e applicando la riduzione da ravvedimento operoso (un nono del minimo);
  • entro il termini per la presentazione di UNICO 2017, dichiarazione integrativa pagando interessi e sanzioni (un settimo del minimo);
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo: dichiarazione integrativa, pagamento eventuali imposte con interessi e sanzioni ridotte da ravvedimento operoso (un sesto del minimo).

E’ possibile ricorrere anche al ravvedimento successivo al versamento del tributo oppure al ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Compliance fiscale

Per quanto riguarda l’attività di compliance, nell’ambito della quale il Fisco invia comunicazioni amichevoli ai contribuenti per sollecitarli a mettersi in regola, nel 2015 sono inviate 305.000 comunicazioni, di cui 190.000 relative ad anomalie riscontrate nel triennio 2011-2013 relative a studi di settore.

«Tali comunicazioni hanno consentito ai contribuenti di sanare eventuali errori od omissioni contenuti nei relativi modelli, avvalendosi del ravvedimento operoso ed hanno anche indotto una parte di essi a valutare il  proprio comportamento dichiarativo in occasione della presentazione di UNICO 2015, con conseguente adeguamento spontaneo dei ricavi e dei compensi  non annotati nelle scritture contabili».

Nel 2016 sono state inviate 266mila comunicazioni, riguardanti diverse tipologie reddituali (redditi da locazione immobiliare, redditi di lavoro   dipendente, redditi derivanti dagli assegni divorzili, quote di plusvalenze non dichiarate relativi ai beni patrimoniali relativi all’impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale e redditi diversi), e in arrivo ci sono missive in particolare verso contribuenti IVA per i quali si rilevano anomalie da spesometro nel 2013.

Agenzia Entrate