Novità fiscali 2016, la Circolare con le risposte ai dubbi

di Barbara Weisz

11 Aprile 2016 15:14

Chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrata su tutte le novità fiscali 2016: superammortamento al 140% e regime dei minimi, patent box, dichiarazione dei redditi precompilata, compliance fiscale.

Agevolazioni prima casa, cedolare secca, Regime dei Minimi al 15%, detrazioni IRPEF, dichiarazione dei redditi precompilata, maxiammortamenti, patent box, riscossione: sono tutte materia su cui sono state introdotte novità fiscali 2016, per chiarire le quali l’Agenzia delle Entrate pubblcia una dettagliata circolare con le risposte ai quesiti interpretativi posti nel corso di eventi fra operatori e stampa specializzata. I chiarimenti del Fisco sono contenuti nella circoalre 12/E 2016. Vediamo quali sono le precisazioni di maggior interesse per le imprese e per i contribuenti alle prese con nuovi adempimenti.

=> Le novità fiscali 2016 in Legge di Stabilità

Maxiammortamenti

Si tratta dell’agevolazione prevista dal comma 91 della Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), che prevede una maggiorazione del 40% sull’ammortamento dei beni acquistati a partire dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016. In pratica, l’ammortamento passa dal 100 al 140%. Le Entrate sottolineano che la norma parla chiaramente di IRPEF, quindi non produce effetti ai fini IRAP, in nessun caso. Altre precisazioni:

  • data di acquisto e di entrata in funzione: l’agevolazione si applica a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene acquistato, mentre l’operazione di acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. Quindi, per esempio, se un bene viene acquistato nel dicembre 2016, ma entra in funzione nel gennaio 2017, si può applicare l’agevolazione, ma gli ammortamenti possono essere aumentati a partire dal 2017;
  • la maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività: si applica solo con riferimento a determinazione quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria;
  • società non operative: la maggior quota di ammortamento derivante dall’agevolazione riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo;
  • regime dei minimi: i contribuenti che applicano il regime forfettario al 15% non possono utilizzare il maxiammortamento, se invece applicano il vecchio regime dei minimi possono applicarlo;
  • beni che costano fino a 516,46 euro: si tratta di beni per i quali, in base all’articolo 102, comma 5, del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi), si può applicare la deduzione integrale nell’esercizio in cui sono state sostenute. Questa possibilità non viene meno neanche nel caso in cui, per effetto della maggiorazione del 40%, si superi il costo di 516,46 euro;
  • variazione in diminuzione ai fini fiscali: il maxiammortamento si applica sempre sul coefficiente di ammortamento stabilito per legge, indipendentmenete dalle valutazioni di bilancio. Se quindi, ad esempio, un bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10, viene imputato in conto economico con ammortamento ridotto (8 anzichè 10), la variazione in diminuzione resta basata sul costo del bene, quindi sarà pari a 4 (non a 3,2).

=> Ammortamento al 140% per contribuenti minimi

Regime dei minimi

I contribuenti che applicavano già negli anni scorsi il “vecchio Regime dei Minimi” al 5% (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011), possono continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza (cinque anni o il compimento del 35esimo di età). I contribuenti che, nel 2015, hanno scelto il vecchio regime dei minimi al 5% (l’anno scorso era stato stabilito un doppio binario, con la possibilità di scegliere fra il forfait al 5 o al 15%), possono revocare l’opzione e passare al nuovo regime dei minimi.

=> Regime dei minimi al 15% per imprenditori e professionisti

Patent box

Si tratta della tassazione agevolata per i beni immateriali (brevetti, marchi, e via dicendo). Diversi beni legati da vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione: il vincolo di complementarietà non è limitato a beni della stessa tipologia, ma può sussistere in presenza di beni di tipologia diversa ma utilizzati congiuntamente per realizzare un prodotto o un processo. Questa disposizione si applica anche a opzioni o istanze di ruling presentate nel 2015.

Il contributo economico del bene immateriale alla produzione del reddito d’impresa si misura attraverso gli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento, scegleidno quello più appropriato. A partità di condizioni, si privilegia il metodo del confronto di prezzo. I metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull’utile delle transazioni. La valutazione comunque va fatta caso per caso, avendo cura di argomentalra (esponendo i motivi di eventuali deroghe rispetto agli standard OCSE).

=> Patent box con proroga a fine maggio

Dichiarazione precompilata

  • Detrazione IRPEF ristrutturazioni e riqualificazione energetica: i dati non vengono riportati direttamente nel 730 precompilato, o in UNICO, ma nel foglio informativo allegato, ed è il contribuente a doverli poi inserire in dichiarazione, nel caso in cui valuti di avere effettivamente diritto all’agevolazione.
  • Errori nelle detrazioni o nel reddito: se il contribuente invia il 730 precompilato dopo averlo modificato inserendo detrazoni errate, oppure di accorge che c’è un errore nei dati di reddito (magari commesso dal’Agenzia delle Entrate)  può correggere èresentando un 730 integrativo o il modello UNICO correttivo nei termini.
  • Spese sanitarie: se sono sostenute a favore di persone a carico di più contribuenti (esempio: i figli a carico di entrambi i genitori), vanno inserite nelle relative dichiarazioni in proporzione alla quota di spettanza.
  • Lieve ritardo o errori non sostanziali invio dati: i sostituti d’imposta o i soggetti che devono inviare al Fisco i dati per la predisposizione della dichiarazine dei redditi precompilata non sono sanzioati nel primo anno di applicazione. Significa che, ad esmepio, nel 2016 non sono sanzionati i casi relativi alle spese sanitarie, che vengono inseite per la prima volta nei modelli precompilati, mentre sono sanzionate regolarmente le inadempimenze relative a obblighi che già sussistevano nel 2015. Per quanto riguarda la certificazinoe Unica, niente sanzioni nel caso in cui venga inviata in ritardo limitatamente ai casi in cui non serva per la predispozione dei modelli precompilati: l’invio deve avvenire comuqnue entro il termine di presentazione del modello 770.
  • Rimborsi superiori a 4mila euro: l’Agenzia può effettuare controlli sulle dichiaazione con rimborsi superiori a 4mila euro nel caso in cui vengano modificate rispetto al modello precompilato, a precindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.

=> Dichiarazione precompilata 2016: 730 o UNICO

Piccola proprietà contadina

Le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina per acquisti di terreni effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sono estesi anche alle operazioni effettuate dal coniuge o dai parenti in linea retta conviventi anche se non sono iscritti alla gestione previdenziale.

Agevolazioni prima casa

Il credito d’imposta per l’acquisto prima casa nel caso di nuovo acquisto entro un anno dalla vendita di un immobile su cui era già stato applicato il beneficio si applica anche se l’acquisto della nuova casa avviene prima della vendita di quella vecchia. L’agevolazione prima casa bis riguarda non solo l’imposta di registro, ma anche l’aliquota agevolata IVA, che dunque si applica al 4%.

=> Tasse prima casa: tutte le agevolazioni 2016

Cedolare secca

Il decreto casa (articolo 9 Dl 47/2014), estende la cedolare secca con aliquota al 10% ai Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza: nel caso in cui in questi Comuni non siano stati definiti accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini per la determinazione del canone, si fa riferimento all’accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo più vicino, anche situato in altra regione.

Ravvedimento operoso

La Riforma del ravvedimento operoso ha introdotto una nuova tipologia di ravvedimento lungo, che resta possibile senza scadenza: il ravvedimento è escluso solo nel momento in cui il Fisco ha già inviato la comunicaizone degli esiti di un controllo dal quale risultano somme dovute. Se però è arrivata solo una richiesta di documentazione, finalizzata a una verifica, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso.

=> Fisco: dal 2015 ravvedimento operoso senza limiti

(Fonte: circolare Agenzia Entrate)