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Regime Minimi 15% per imprenditori e professionisti

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Aprile 2016
Aggiornato 2 Febbraio 2017 09:00

Istruzioni per imprenditori e professionisti in Regime dei Minimi al 15%, nella circolare delle Entrate: requisiti, adempimenti, cause di esclusione, regime transitorio.

Semplificazioni IVA, spesometro, comunicazioni black list, studi di settore: sono i vantaggi per imprenditori e professionisti che aderiscono al nuovo Regime dei Minimi con aliquota al 15% introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato dalla manovra 2016, su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti nella circolare 10/E 2016, un vero e proprio vademecum con tutte le norme su aventi diritto, caratteristiche del Regime dei Minimi, agevolazioni, semplificazioni, sanzioni.

=> Regime dei minimi e nuovo calcolo dei contributi

La finanziaria 2015 ha mandato in soffitta il vecchio sistema con aliquota al 5%, sostituendolo con l’attuale regime forfettario, che prevede un’aliquota più alta, al 15% ma un diverso sistema di calcolare l’imponibile, basato su un coefficiente da applicare al reddito, che cambia a seconda delle  attività di lavoro autonomo. La Legge di Stabilità 2016 ha poi apportato ulteriori correttivi, rimodulando i tetti massimi che consentono l’adesione al Regime (15mila euro in più per i professionisti, 10mila euro per le altre attività). Un’altra novità sostanziale riguarda la possibilità di restare nel Regime dei Minimi: non c’è limite dei cinque anni o dei 35 di età, precedentemente previsti, ma si continua ad applicare l’imposta sostitutiva fino a quando si rientra nella soglia di reddito previsti. L’aliquota sostitutiva scende al 5% per le nuove attività, che possono applicarla per cinque anni.

Innanzitutto, ecco qper ciascuna attività i limiti di reddito e i coefficienti per il calcolo dell’imponibile, al quale si applica l’aliquota.

Settore di attività Codice Ateco Tetto reddito 2015 Tetto reddito 2016 Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 35mila euro 45mila euro 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) –
(da 47.1 a 47.7) – 47.9
40mila euro 50mila euro  40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30mila euro 40mila euro  40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20mila euro 30mila euro  54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68 15mila euro 20mila euro  86%
Intermediari del commercio 46.1 15mila euro 25mila euro  62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56 40mila euro 50mila euro  40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie,istruzione, servizi finanziari e assicurativi
64 – 65 – 66 – 69 – 70 -71 –
72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88
15mila euro 30mila euro  78%
Altre attività economiche 01 – 02 –  03 – 05 – 06 – 07 –
08 – 09 – 12 – 13 -14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 –
22 – 23 – 24 – 25 – 26 -27 –
28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 –
35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 –
50 – 51 – 52 – 53 -58 – 59 –
60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 –
79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 –
91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 –
97 – 98 – 99
20mila euro 30mila euro 67%

Una precisazione importante: se un contribuente esercita più di un’attività, il limite di reddito che deve applicare è il più alto. Esempio: un commerciante che esercita sia attività all’ingrosso (tetto 50mila euro), sia una si intermediazione del commercio (limite 25mila euro), potrà rientrare nel regime dei Minimi fino a quando i ricavi non superano i 50mila euro. Per calcolare il reddito, bisogna tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento: i contribuenti in contabilità ordinaria applicano il criterio di competenza, queli in regime fiscale di vantaggio utilizzano il criterio di cassa.

Gli altri requisiti necessari per avere diritto al Regime dei Minimi:

  • spese complessivamente non superiori a 5mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, compensi erogati ai collaboratori;
  • costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20mila euro.

La circolare delle Entrate elenca poi le varie cause di esclusione (applicazione di regime speciali IVA, contribuenti non residenti, attività di compravendita immobili, partecipazione societarie). C’è un chiarimento relativo ai contribuenti che percepiscono anche un reddito da lavoro dipendente. Le novità introdotte dalla manovra 2016 prevedono la possibilità di rientrare nel Regime dei minimi a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi i 30mila euro annui. La Legge di Stabilità dell’anno scorso, invece, prevedeva un requisito diverso: il reddito da lavoro dipendente doveva essere inferiore a quello da attività autonoma. Il coordinamento fra le due diverse norme, spiega l’Agenzia delle Entrate, porta alla seguente conclusione:

  • il requisito previsto dalla manovra 2015 (lettera d, comma 54, legge 190/2014), ha costituito condizione di accesso per coloro che hanno applicato il Regime dei Minimi nel 2015;
  • la causa di esclusione prevista invece dalla manovra 2016 (il tetto dei 30mila euro di reddito diepndente), vale per quest’anno: quindi, per entrare o restare nel sistema forfetario nel 2016, il reddito dipendente 2015 deve essere inferiore a 30mila euro.

=> Legge di Stabilità: il Regime dei Minimi 2016

Adempimenti

I contribuenti che svolgono già un’attività di impresa o una professione devono solo comunicare l’adesione al Regime dei Minimi all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ogni anno, tramite l’apposita procedura telematica. Coloro che invece aprono una nuova attività, devono comunicare l’intenzione di rientrare nel Regime dei Minimi in sede di dichiarazione inizio attività.

Semplificazioni

I contribuenti minimi non addebitano l’IVA in fattura, e non applicano gli altri obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (liquidazione, versamento, dichiarazione). Sono anche esonerati dallo Spesometro e dalle comunicazioni relative alle operazioni con paesi black list, sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto, non hanno obblighi di registrazione e tenuta di scritture contabili. Devono invece certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, versare l’IVA per le operazioni in cui sono debitori d’imposta, integrando la relativa fattura.

Regime transitorio

Nel 2015, dopo che la manovra aveva abrogato i precedenti regimi dei minimi, il Milleproroghe ha reintrodotto per un anno la possibilità di accedere al vecchio regime con aliquota al 5%. Dal 2016, invece, si può applicare solo il nuovo sistema, con l’eccezione rappresentata dai contribuenti che negli anni scorsi applicavano un precedente Regime dei Minimi: in questi casi, possono continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza (cinque anni, oppure il compimento del 35esimo anno di età).