Pignoramento pensione di invalidità e rendita INAIL

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 13 Dicembre 2024
Aggiornato 16 Dicembre 2024 14:26

Giovanna chiede:

Sono titolare di pensione di invalidità civile (1.310 euro al mese) e rendita INAIL (865 euro al mese): è ammesso il cumulo con relativo pignoramento del quinto sulla somma complessiva?

La pensione di invalidità civile è impignorabile perché rientra tra le prestazioni assistenziali finalizzate al sostentamento minimo del beneficiario, mentre la rendita INAIL, pur essendo una prestazione economica legata al risarcimento di danni derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali, può essere soggetta a pignoramento per debiti di natura alimentare (ossia per l’assegno di mantenimento a coniuge e figli) ma non per debiti di natura esattoriale o finanziaria (nemmeno in caso di sovraindebitamento).

Per quanto riguarda il suo dubbio sul diritto al cumulo delle due prestazioni, le segnalo che – ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile – il calcolo della pignorabilità va effettuato separatamente per ciascun reddito o prestazione. Pertanto, la pensione di invalidità civile, essendo integralmente impignorabile, non potrà essere sommata ad altri redditi ai fini del pignoramento.

La rendita INAIL, invece, può essere pignorata nella misura massima di un quinto, a condizione che sia rispettata la soglia minima di impignorabilità stabilita per legge, ovvero una somma equivalente all’assegno sociale aumentato della metà (pari a circa 750 euro nel 2024).

Alle rendite INAIL non si applica la soglia di impignorabilità di mille euro prevista per le pensioni. Questa soglia riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici, gli assegni di invalidità e i trattamenti assimilati, come stabilito dall’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, modificato dal Decreto Legge n. 83/2015.

Di conseguenza, l’eventuale parte pignorabile della rendita mensile INAIL (nei casi ammessi) sarà determinata sottraendo dalla stessa la quota minima impignorabile e calcolando un quinto sulla differenza restante.

Qualora sia già in corso un procedimento esecutivo, sarà opportuno verificare attentamente i dettagli della trattenuta e accertarsi che siano rispettate le norme sulla pignorabilità delle prestazioni. Peraltro, una volta accreditate sul conto corrente, le somme derivanti da rendita INAIL potrebbero essere soggette a pignoramento.

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