Scattano dal 22 ottobre i nuovi termini di riscossione Equitalia per l'accertamento esecutivo: ecco cosa cambia, anche in termini di pignoramento ed espropriazione forzata.
Scattano dal 22 ottobre i nuovi termini di riscossione per l’accertamento esecutivo. Sostanzialmente gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte dirette ed IVA sono immediatamente esecutivi, ovvero non è richiesto l’invio della cartella esattoriale di Equitalia, ma l’attività di riscossione verrà comunque espletata dall’Ente di riscossione. L’Agenzia delle Entrate affida infatti ad Equitalia le somme da riscuotere, procedura che sostituisce l’iscrizione a ruolo.
L’articolo 5 del D. Lgs. 159/2015 recentemente emanato dal Governo ha tuttavia cambiato i termini entro i quali Equitalia può avviare la riscossione successivamente a un avviso di accertamento esecutivo, con effetto a partire dagli avvisi emessi dal 22 ottobre 2015 in poi. Si tratta del Decreto Legislativo contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233/2015. Questo significa che gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate non diventano più esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, ma una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso: a partire da tale termine Equitalia può procedere ad espropriazione forzata senza bisogno della previa notifica della cartella di pagamento.
In altre parole l’accertamento esecutivo intima a pagare le somme dovute entro 60 giorni, termine entro il quale il contribuente può proporre ricorso al giudice. In caso contrario dopo 30 giorni il carico tributario viene inviato a Equitalia che procede alla riscossione senza bisogno di notificare la cartella esattoriale. Equitalia deve comunque comunicare al contribuente l’avviso di presa in carico e la notifica può essere inviata anche tramite posta elettronica, non necessariamente certificata.
Pignoramento
Tra le altre novità il pignoramento di Equitalia immediato (blocco del conto, stipendio, pensioni, ecc.): una volta avvenuto il passaggio di consegne dall’Agenzia delle Entrate a Equitalia, in caso di accertamento divenuto definitivo, non si applica più la sospensione di 180 giorni per l’espropriazione forzata.
Non è inoltre più previsto alcun termine di decadenza per l’inizio dell’espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo, al di là dei termini di prescrizione. Ovvero è stato soppresso il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento entro il quale devono essere avviate le azioni esecutive. Questo significa che per il recupero coattivo valgono i classici termini di prescrizione, di norma 10 anni.
Se vuoi aggiornamenti su Controlli fiscali, Riscossione inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.
L’ordinanza 23174 chiude la strada all’eccezione di prescrizione quinquennale sull’imposta statale, che regge ancora su sanzioni, interessi e tributi locali
La tolleranza di cinque giorni copre solo unica rata e ultima del piano, mentre chi ha scelto la rateazione perde i benefici soltanto con due rate scoperte
Dalla tolleranza del 5 agosto per le rottamazioni alla maxi scadenza del 20 tra IVA, ritenute e contributi, fino agli obblighi del 31 e alle sospensioni estive
Le Entrate segnalano alle Partite IVA fino a tre criticità tra 25 controlli sui dati ISA 2024: dove leggere l’avviso e come scegliere tra chiarimenti e ravvedimento.
Compilando il presente form o eseguendo la registrazione attraverso un servizio esterno,
acconsenti a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.
Compilando il presente form o eseguendo la registrazione attraverso un servizio esterno,
acconsenti a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla privacy.