Tratto dallo speciale:

Raddoppio termini di accertamento: quando si applica

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Settembre 2015
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:55

Il raddoppio dei termini nei controlli fiscali non scatta se la denuncia non arriva entro i cinque anni utili per l'accertamento: la norma sulla certezza del diritto.

Nuovi paletti al raddoppio dei termini di accertamento, che consentono al Fisco di effettuare controlli fiscali e intervenire anche dopo la scadenza di prescrizione dei cinque anni dalla violazione fiscale: sono fissati dalla legge sulla certezza del diritto, attuativa della delega di Riforma Fiscale. La nuova disciplina è contenuta nell‘articolo 2 del Dlgs 128/2015. In pratica, nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria presenti la denuncia dopo la scadenza ordinaria, non scatta il raddoppio.

=> Certezza del diritto ed elusione fiscale

La regola riguarda anche gli accertamenti della Guardia di Finanza. Il raddoppio dei termini, in base all‘articolo 43 del Dpr 600/1973, scatta nel caso in cui la violazione fiscale comporti una denuncia di un pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, oppure in caso di accertamenti in corso (qui il riferimento è l’articolo 57 del Dpr 633/1972). In entrambi questi casi, recita la nuova legge sulla certezza del diritto,

«il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini».

In pratica, una volta che i termini di accertamento sono scaduti, non sarà più possibile emettere alcun provvedimento o effettuare nuovi controlli fiscali.

=> Vai allo speciale sulla Riforma Fiscale

Attenzione: tutti gli avvisi di accertamento e i provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge (quindi entro il 2 settembre 2015), non sono toccati dalla novità, e quindi restano validi. Questo vale per sanzioni amministrative o tributaria (che quindi il contribuente è tenuto a pagare), inviti a comparire, processi di constatazione. I relativi atti con la pretesa impositiva devono però arrivare entro il 31 dicembre 2015.

In definitiva, in base alla nuova norma il raddoppio dei termini potrà scattare solo a fronte di violazioni fiscali denunciate all’autorità giudiziaria entro cinque anni (per la precisione, entro il 31 dicembre del quatto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi).

=> Voluntary disclosure più conveniente

Attenzione, tutto questo ha effetti rilevanti anche sulla procedura di voluntary disclosure, la collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali all’estero che si può attivare entro la fine di settembre 2015. La voluntary disclosure prevede che l’illecito si sia verificato entro il 31 dicembre 2014 (ed evidentemente non è mai stato denunciato). Significa che possono essere oggetto di emersione i capitali occultati dal 2009. Ma il comma 4 dell’articolo 2 della legge sulla certezza del diritto estende la non punibilità penale dei reati coperti dalla voluntary disclosure anche se commessi prima della scadenza del termine di accertamento. Si risolve così un problema interpretativo determinato dalla differenza fra termini di accertamento (come detto, cinque anni), e i termini di prescrizione penale. In pratica, il legislatore ha stabilito che prevale il termine di prescrizione fiscale, il che comporta la non punibilità penale di reati fiscali commessi anche nel 2008 (non ancora prescritti).

Ricordiamo molto brevemente che la norma sulla voluntary disclosure consente il rimpatrio di capitali illecitamente detenuti all’estero, pagando per intero le tasse dovuto ma con uno sconto sulle sanzioni, e una sanatoria penale.