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Superbonus: sconto in fattura al condominio con general contractor

di Anna Fabi

13 Febbraio 2025 09:44

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Superbonus, nuove indicazioni sullo sconto in fattura per i condomini: l'Agenzia delle Entrate estende la deroga al divieto di opzione del Dl 39/2024.

L’Agenzia delle Entrate, interpretando la disciplina vigente in materia di Superbonus, ha concesso una nuova deroga al divieto di sconto in fattura nei confronti dei condomini che hanno affidato i lavori in appalto ad una ditta che funge da general contractor e che opera con subappaltatori.

La risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, fornita in seguito a specifico interpello, chiarisce che non si perde l’opzione se i pagamenti alle maestranze in subappalto sono stati avviati entro i termini di legge nonostante l’assenza di fatture dirette tra general contractor e condominio alla data del 30 marzo 2024.

Superbonus con sconto in fattura: quando è possibile

Il Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha introdotto, dal 17 febbraio 2023, il divieto di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, tra cui lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tuttavia, ha previsto deroghe in presenza di determinate condizioni, tra cui l’adozione di una delibera assembleare e la presentazione della CILAS prima della data limite.

Successivamente, il Dl n. 39/2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione delle deroghe, stabilendo che esse non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non risulta sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

Le nuove disposizioni mirano a garantire che solo i contribuenti che hanno sostenuto spese effettive per lavori eseguiti possano continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

General contractor con subappalto: le regole sui pagamenti

Nel caso analizzato dall’Agenzia, il condominio ha affidato i lavori a un general contractor, che ha effettuato pagamenti parziali ai subappaltatori per interventi edili realizzati entro il 30 marzo 2024, pur non avendo ancora emesso fattura al condominio.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello, ha confermato che, ai fini della deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura, è sufficiente che il general contractor abbia sostenuto il pagamento dei lavori effettuati entro la scadenza del 30 marzo 2024, anche se la fattura non è stata emessa nei confronti del committente.

Quando si tratta di sconto in fattura, infatti, se lo sconto è integrale la data di riferimento è quella di emissione della fattura ma se lo sconto è parziale, allora rileva la data di pagamento dell’importo residuo. Se i lavori rientrano nello stesso titolo abilitativo, il rispetto della condizione “lavori già effettuati” si considera soddisfatto anche se il pagamento documentato si riferisce solo a uno degli interventi previsti.

NB: Nel caso di bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta quando viene dato l’ordine di pagamento, indipendentemente dall’effettivo addebito.

Cosa cambia per imprese e condomini?

Questa nuova interpretazione consente ai condomini che hanno seguito una prassi analoga di poter continuare a usufruire dello sconto in fattura per i lavori rientranti nel Superbonus, a condizione che i pagamenti siano documentati e che i lavori siano stati eseguiti nei tempi stabiliti.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate offre quindi maggiore certezza agli operatori del settore edilizio, ai general contractor e ai committenti, permettendo di valutare tutte le opzioni fiscali legate agli incentivi edilizi in corso.