Auto aziendali: con il Decreto Omnibus, il fringe benefit sale dopo 5 anni

di Anna Fabi

11 Giugno 2026 10:54

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Decreto Omnibus: il correttivo fiscale aumenta del 50% il valore tassabile dei veicoli oltre i cinque anni e introduce il forfait sugli optional fuori tabelle ACI

La tassazione dei fringe benefit sulle auto aziendali cambia di nuovo dopo la riforma della Legge di Bilancio 2025. Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno ha approvato in esame preliminare il decreto Omnibus, un correttivo della riforma fiscale che riunisce in un solo testo misure diverse e che, all’articolo 2, riscrive la tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per i veicoli con più di cinque anni dalla prima immatricolazione il valore del benefit aumenta del 50% e arriva un forfait sugli optional non valorizzati nelle Tabelle ACI.

L’impianto dello schema di legge – che passa ora al vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’approvazione definitiva – incide direttamente sul valore imponibile in busta paga, quindi sull’IRPEF e sui contributi legati all’auto aziendale. In sintesi prevede quanto segue:

  • il valore del fringe benefit aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, con effetto più pesante su diesel e benzina;
  • per gli optional fuori tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore il benefit sale in via forfettaria del 5%;
  • la riassegnazione del veicolo a un altro dipendente non fa scattare automaticamente un trattamento più penalizzante;
  • per le auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025 viene superato il ricorso al valore normale;
  • le regole sono nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare il 10 giugno e vanno verificate sul testo definitivo dopo l’iter parlamentare.

Auto aziendali oltre 5 anni con fringe benefit maggiorato

La novità più rilevante riguarda le auto aziendali più datate. Il decreto Omnibus correttivo modifica l’articolo 51, comma 4, del TUIR e prevede che, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit venga aumentato del 50%.

Il meccanismo interessa soprattutto i modelli diesel e benzina presenti nei parchi auto aziendali da più tempo. La maggiorazione non introduce una tassa autonoma sul veicolo, ma aumenta il valore fiscale del benefit attribuito al dipendente per l’uso promiscuo dell’auto, in un’ottica di rinnovo delle flotte.

Quanto incide la maggiorazione del 50% in busta paga

Un esempio chiarisce l’effetto sul valore tassabile. Si prenda un’auto a benzina con un costo chilometrico ACI che porta a un valore convenzionale annuo di 6.000 euro: applicando la percentuale del 50% prevista per i veicoli ad alimentazione tradizionale, il fringe benefit imponibile è di 3.000 euro l’anno. Una volta superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, la maggiorazione del 50% eleva quel valore a 4.500 euro, con un aumento di 1.500 euro della base su cui si calcolano IRPEF e contributi. Sullo stesso veicolo, se fosse elettrico, la base resterebbe molto più bassa, perché la percentuale di partenza è del 10%.

Fringe benefit auto aziendali ad uso promiscuo

La riforma del fringe benefit auto aziendale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, ha sostituito il criterio basato sulle emissioni con un sistema fondato sul tipo di alimentazione del veicolo. La base di calcolo resta la percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri e il costo chilometrico definito dalle Tabelle ACI 2026.

Le percentuali da applicare cambiano in base alla tipologia di veicolo:

  • i veicoli elettrici applicano il 10% dell’importo ACI convenzionale;
  • i veicoli ibridi plug-in applicano il 20% dell’importo ACI convenzionale;
  • gli altri veicoli, inclusi benzina, diesel, GPL e metano, applicano il 50% dell’importo ACI convenzionale.

Su auto e moto a benzina o diesel, il fringe benefit imponibile è quindi pari al 50% del valore ottenuto dal rapporto tra percorrenza convenzionale e costo chilometrico ACI, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

Confronto fra vecchie e nuove aliquote

Prima della riforma 2025, la tassazione del benefit auto aziendale era modulata in base alle emissioni di CO2. Il vecchio sistema penalizzava in modo più marcato soltanto i veicoli oltre 190 g/km, mentre il nuovo criterio rende meno favorevole il trattamento di molte auto ad alimentazione tradizionale con emissioni più basse.

Tipologia di veicolo Vecchie aliquote
emissioni 0-60 g/km 25%
emissioni 61-160 g/km 30%
emissioni 161-190 g/km 50%
emissioni oltre 190 g/km 60%
Tipologia di veicolo Nuove aliquote
veicoli elettrici 10%
veicoli ibridi plug-in 20%
altri veicoli 50%

Il correttivo innesta su questo impianto una maggiorazione legata all’età del veicolo. Dopo cinque anni dalla prima immatricolazione il valore del benefit aumenta del 50%, con un effetto più visibile sulle flotte composte da auto benzina e diesel già penalizzate dalla nuova aliquota ordinaria.

Optional auto aziendali con forfait del 5%

Il decreto interviene anche sugli optional e sugli allestimenti aggiuntivi. Se non sono già valorizzati nelle Tabelle ACI e non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore, il fringe benefit viene aumentato in modo forfettario del 5%.

La regola serve a includere nel valore fiscale dell’auto anche accessori, pacchetti e dotazioni che possono aumentare il vantaggio economico riconosciuto al dipendente, senza richiedere una valorizzazione analitica di ogni singolo componente e superando le incertezze interpretative segnalate dall’Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio per le assegnazioni 2025

La disciplina transitoria resta valida ma va letta alla luce del correttivo. La regola riguarda i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025, dopo le incertezze nate sulle assegnazioni successive al 1° luglio 2025.

Il correttivo supera il ricorso al valore normale, più penalizzante, per le auto ordinate nel 2024 e consegnate nel 2025, mantenendo il collegamento con la disciplina transitoria. Resta centrale la data di consegna del veicolo al dipendente, già richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 192 del 22 luglio 2025.

Riassegnazione veicolo ad altro dipendente

Un altro punto riguarda la riassegnazione dell’auto aziendale. La disciplina precedente aveva creato un problema nei casi in cui lo stesso veicolo, già concesso in uso promiscuo, fosse poi assegnato a un altro lavoratore.

Il correttivo consente di conservare il trattamento collegato al veicolo, evitando che la sola riassegnazione faccia scattare automaticamente una disciplina più penalizzante. Anche in questo caso, però, dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione si applica la maggiorazione del 50% sul valore del fringe benefit.

Decorrenza delle nuove regole sulle auto aziendali

Le nuove disposizioni sono inserite nel decreto Omnibus correttivo della riforma tributaria, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno e ora atteso al vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’esame definitivo. La struttura della misura è già chiara: calcolo ACI confermato, aliquote 10%-20%-50% confermate, maggiorazione per i veicoli oltre cinque anni e forfait sugli optional. I dettagli applicativi vanno verificati sul testo definitivo.