Tassa di soggiorno non pagata: ne risponde la struttura ricettiva

di Barbara Weisz

23 Aprile 2024 14:22

Tassa di soggiorno, che paga? Per la Cassazione ne sono responsabili in prima persona le strutture ricettive, con diritto di rivalsa sul turista.

Giro di vite sulla tassa di soggiorno: se il turista non la paga, tocca al gestore della struttura ricettiva (albergo, casa vacanze, B&B, eca.) a farsene carico, in quanto responsabile dell’imposta dovuta nelle località turistiche dal visitatore, con diritto di rivalsa in caso di mancato pagamento.

L’ordinanza 6187/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che, se il Comune procede al recupero della tassa di soggiorno non versata direttamente, ne risponde il gestore dell’alloggio turistico.

Alberghi e B&B responsabili per la tassa di giorno

La tassa di soggiorno è regolamentata dall‘articolo 4 del dlgs 23/2011, che al comma 1-ter prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, stabilendo con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

In caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta ed applicando anche una sanzione del 30% (ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Con il dlgs 34/2020, infatti, il soggetto passivo non è più il turista ma il gestore della struttura.

  • Prima il soggetto passivo era il turista, mentre il gestore era considerato incaricato di pubblico servizio chiamato solo a riscuotere l’imposta dal turista senza essere direttamente responsabile del mancato incasso da parte del Comune.
  • Ora è il gestore ad essere responsabile dell’imposta, «della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale».

Multe e sanzioni per omessa tassa di soggiorno

La responsabilità del gestore è retroattiva, per cui sono valide le multe che i gestori ricevono per tasse di soggiorno non pagate prima del 2020.

Lo ribadisce sempre la sentenza di Cassazione, ricordando l’art. 5-quinquies del dl 146/2021, una norma di interpretazione autentica che chiarisce: la responsabilità del gestore «è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”».

Quindi, per riassumere, il gestore dell’hotel o della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, ed è considerato tale anche in relazione a violazioni precedenti al 2020.

L’importo dell’imposta, da corrispondere al Comune, può arrivare anche a 7 euro a persona al giorno.