Tratto dallo speciale:

Esenzione IMU retroattiva sugli immobili occupati

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Aprile 2024
Aggiornato 20 Aprile 2024 10:25

L'IMU su immobili occupati dopo la denuncia non è mai dovuta, spetta il rimborso: sentenza Corte Costituzionale.

L’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente si applica in tutti i casi in cui c’è la denuncia penale, indipendentemente dalla data. Quindi, non solo a quelli successivi al primo gennaio 2023, entrata in vigore della non imponibilità fiscale per questi immobili. Di conseguenza c’è diritto al rimborso degli arretrati.

Questo perché la Corte Costituzionale ha definito illegittima l’IMU su immobili per i quali il proprietario ha denunciato l’occupazione abusiva.

Il parere della Consulta sulla disciplina IMU

Il riferimento è la nuova sentenza 60/2024 della Consulta, che rende retroattiva la disposizione della Legge di Bilancio 2023, o per meglio dire la supera ampliando un principio di diritto.

La sentenza stabilisce che la legge istitutiva dell’IMU (art. 9, comma 1, del Decreto legislativo 23/2011 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) avrebbe dovuto sin dall’inizio prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale unica (IMU) in caso di occupazione abusiva dell’immobile in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

L’imposta sugli immobili è stata poi successivamente modificato a più riprese, cambiando anche nome, attualmente è disciplinata dalla legge 160 del 2019.

Esenzione per case occupate

Sugli immobili occupati è intervenuta una variazione con la Manovra del 2023 (comma 81 della legge 197/2022), che ha in effetti stabilito l’esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per gli immobili occupati, «non utilizzabili né disponibili», per i quali «sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».

Retroattività dell’esenzione

Quest’ultima legge è applicabile solo dal 2023. Per i periodi precedenti, l’IMU sugli immobili occupati è stata invece pagata, perché non era prevista l’esenzione. Ebbene, la Corte interviene su questo, ritenendo:

irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione.

Oltre ad essere irragionevole, è anche:

contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

La Corte costituzionale, con la nuova sentenza, in ultima analisi è come se avesse esteso retroattivamente la portata dell’esenzione.