Credito d’imposta prima casa under 36: il codice tributo

di Anna Fabi

28 Ottobre 2021 09:00

Codice tributo per utilizzare in compensazione il credito d'imposta acquisto prima casa per giovani under 36: regole e istruzioni di utilizzo del bonus.

Per utilizzare il credito d’imposta per acquisto prima casa giovani sotto i 36 anni ed ISEE fino a 40mila euro, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo specifico, con la Risoluzione 62/2021. Si tratta dell’agevolazione destinata a coloro che non hanno ancora compiuto il 36esimo anno di età, introdotta dal dl 73/2021 (il decreto Sostegni Bis), sui cui è già intervenuta la circolare 12/2021 del Fisco. La norma prevede, tra le diverse agevolazioni, anche un credito d’imposta pari all’IVA pagata sull’acquisto della prima casa, a titolo oneroso, nell’anno in cui viene stipulato il rogito.

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Prima casa under 36: il credito d’imposta

Il beneficio consiste nell’esenzione d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nel riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto casa soggetto a IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione). In base al comma 9 dell’articolo 64 del decreto 73/2021, si applica solo agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (entrata in vigore del dl) e il 30 giugno 2022. Per quanto riguarda il credito maturato:

  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
  • può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto
  • può essere usato in compensazione nelle altre fattispecie previste dal decreto legislativo 241/1997.

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Il codice tributo prima casa under 36

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 è “6928 denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”. Bisogna indicarlo nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà.