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Bonus Prima Casa under 36: online istruzioni e domanda

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 15 Ottobre 2021
Aggiornato 19 Ottobre 2021 15:54

Bonus prima casa per giovani under 36: nuova Circolare delle Entrate con le regole per usufruire delle agevolazioni fiscali, anche su pertinenze e mutui.

Pubblicate le istruzioni per ottenere il bonus Prima casa under 36 istituito dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021) per i giovani con ISEE fino a 40mila euro che acquistano l’abitazione principale, fruendo dell’esenzione d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, i riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto casa dal costruttore, quindi soggetto a IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione).

Sono ammessi i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022. Sono invece esclusi i contratti preliminari di compravendita, per i quali si potrà però – successivamente al rogito – presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra, in ottemperanza dell’articolo 77 del TUIR).

Requisiti di accesso

Per accedere al bonus Prima casa under 36 bisogna non aver ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui si firma il rogito, e bisogna avere un ISEE in corso di validità il cui valore non è superiore a 40mila euro annui. Per attestarlo vale anche l’ISEE corrente. Questa informazione si auto-dichiara al momento della stipula dell’atto, o di indica di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.

Benefici del bonus prima casa under 36

  • Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale all’atto del rogito.
  • In caso di acquisto soggetto a IVA è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o in compensazione tramite F24.
  • Per i finanziamenti collegati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile, non è dovuta l’imposta sostitutiva di registro, bollo, ipotecaria e catastale né sono dovute le tasse sulle concessioni governative (si dichiara la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato).

Nella Circolare n. 12/E si chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze (come il box), che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a IVA e che anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere al beneficio.