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Affitto, IMU TASI a carico dell’inquilino

di Barbara Weisz

14 Marzo 2019 16:00

Se nel canone di affitto è compresa come voce integrata la quota di IMU e TASI, è lecito trasferire sul locatario l'onere di tali tasse sugli immobili di proprietà.

E’ lecito inserire in un contratto di affitto una clausola che trasferisce dal proprietario all’inquilino l’onere di pagare le tasse sull’immobile, ovvero IMU e TASI: lo stabilisce una sentenza di Cassazione, secondo cui questa opzione non contrasta con le norme costituzionali.

In parole semplici, la sentenza 6882/2019 rende valido un contratto di locazione che scarica sull’affittuario il pagamento di ogni tassa, imposta ed onere relativo all’immobile, fornendo la corretta interpretazione dell’articolo 53 della Costituzione (principio della titolarità dell’obbligo fiscale), in base al quale: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Con sentenza 5/1/1985, la Cassazione ha stabilito che questo principio «si traduce nel divieto inderogabile per il debitore d’imposta – sia diretta che indiretta – di riversare il relativo onere su un altro soggetto». Tuttavia, in questo caso  (clausola di trasferibilità del pagamento IMU all’affittuario), non si parla di imposte dirette ma di tasse sull’immobile.

Non solo: in un contratto di locazione, in sede di pattuizione del canone, sul pagamento delle imposte la Corte cita un’altra sentenza, (6445/85), in base alla quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il patto traslativo d’imposta non è nullo nella ipotesi in cui «l’imposta è stata regolarmente e puntualmente pagata dal contribuente al fisco», attraverso un accordo che prevede il pagamento di una somma di importo pari al tributo dovuto che integra il prezzo della prestazione negoziale.

E’ il caso di un contratto di affitto che, con due distinte clausole, determina il canone locativo in due diverse componenti, affitto vero e proprio e componente integrante tale voce.

In questo caso, non c’è un trasferimento vero e proprio dell’obbligo tributario ma semplicemente un contratto che, correttamente, comprende il costo delle tasse nel canone di affitto (senza sommarle a una locazione già prevista).