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Fattura elettronica e condominio, casi pratici

di Barbara Weisz

12 Dicembre 2018 13:46

Il condominio non è un soggetto IVA e non ha obbligo di fattura elettronica, nelle operazioni passive va trattato come un consumatore finale: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi di fattura elettronica che iniziano dal gennaio 2019 non riguardano il condominio, che non è un soggetto titolare di partita IVA e di conseguenza non è interessato alla nuova normativa. Coloro che invece fatturano nei confronti del condominio, nel caso in cui siano soggetti IVA, devono seguire le regole previste per il consumatore finale, quindi emettere la fattura elettronica verso il sistema di interscambio, e consegnarne una copia in formato analogico al condominio. Sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate sul sito in materia di fatturazione elettronica che riguardano, appunto, il condominio.

Operazioni esenti da e-fattura

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Le regole riguardano sia i documenti che vengono emessi dal condominio, sia le fatture che invece vengono indirizzate all’ente di gestione del caseggiato. Ebbene, nel primo caso, come detto, l’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica non comporta cambiamenti, perché, come spiega il Fisco, il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Operazioni con obbligo di e-fattura

Nel secondo caso, ovvero in relazione alle operazioni passive, quindi a coloro che eseguono lavori o servizi per il condominio e sono soggetti titolari di partita IVA, la norma prevede che la fattura elettronica vada comunque emessa. Con le modalità previste per il consumatore finale, descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. In pratica, le fatture emesse nei confronti del condominio vanno compilate nel seguente modo:

  • si compila la fattura elettronica riportando il codice fiscale del condominio nell’apposito campo dell’identificativo fiscale del cessionario/committente;
  • nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica bisogna indicare il codice convenzionale “0000000”;
    la fattura elettronica così compilata va inviata al SdI, sistema di interscambio;
  • una copia della fattura elettronica, in formato digitale o analogico, va consegnata al condominio. Nella copia (che potrà essere cartacea, oppure rappresentata da un file Pdf inviato via mail) dovrà essere esplicitamente indicato che si tratta della copia della fattura trasmessa.