Startup e PMI innovative: normativa e fiscalità per imprese e investitori

di Teresa Barone

27 Marzo 2026 08:58

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Quadro normativo e fiscale per Startup e PMI Innovative: dalla Legge 193/2024 e 162/2024 alla Raccomandazione UE 2026/720, detrazioni IRPEF, de minimis al 65% e credito per investitori e incubatori.

Il 2024 ha segnato una svolta profonda nella normativa italiana sulle imprese innovative. Due provvedimenti entrati in vigore a distanza di poche settimane l’uno dall’altro — la Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale sulla Concorrenza, nota come Scale-up Act) e la Legge 28 ottobre 2024, n. 162 (cosiddetta Legge Startup o Legge Centemero) — hanno ridefinito la disciplina delle startup innovative e delle PMI innovative, intervenendo sia sui requisiti di accesso allo status sia sul sistema degli incentivi fiscali per chi vi investe. A livello europeo, poi, la Raccomandazione (UE) 2026/720 del 18 marzo 2026 ha introdotto definizioni armonizzate destinate a orientare le future revisioni nazionali.

Dal Decreto Sviluppo allo Scale-up Act: l’evoluzione di legge

La disciplina italiana delle startup innovative nasce con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il cosiddetto Startup Act, che per la prima volta ha introdotto uno status giuridico specifico per le imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e un sistema organico di agevolazioni.

Nei dodici anni successivi il testo originario ha subito numerose stratificazioni normative, tra cui l’intervento del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha potenziato le detrazioni fiscali per gli investitori, e le misure emergenziali del biennio 2020-2021. La riforma del 2024 ha inteso razionalizzare questo quadro frammentato, aggiornando la definizione di startup innovativa, ridisegnando la struttura temporale della permanenza nel registro speciale e potenziando selettivamente gli incentivi per la fase di avvio a scapito di quelli per le PMI innovative più mature.

La definizione e la permanenza nel registro fino a 9 anni

La Legge 193/2024 ha aggiornato la definizione di startup innovativa contenuta nell’art. 25 del D.L. 179/2012, aggiungendo due requisiti assenti nella versione originaria: la qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e l’esclusione delle imprese con attività prevalente di agenzia o consulenza.

La struttura temporale della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese è stata riorganizzata in fasi progressive, portando la durata massima complessiva a 9 anni:

  • nei primi 3 anni dalla prima iscrizione non sono richiesti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di accesso;
  • dal 3° al 5° anno la permanenza è subordinata al raggiungimento di almeno uno dei requisiti rafforzati introdotti dalla riforma, tra cui la crescita dei ricavi superiore al 50%, l’incremento delle spese R&S al 25% o la costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro con ingresso di investitori professionali;
  • dal 5° al 9° anno la proroga è riservata alle imprese in fase di scale-up, che devono dimostrare un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro da OICR oppure una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo, per ciascun biennio di estensione.

Per le startup iscritte entro il 18 dicembre 2024 è previsto un regime transitorio: quelle iscritte da oltre 18 mesi hanno 12 mesi dalla scadenza del terzo anno per adeguarsi; quelle iscritte da meno di 18 mesi ne hanno 6. Il mancato rispetto dei nuovi requisiti comporta la revoca automatica dello status. Per le agevolazioni operative per le startup innovative — dal Fondo di Garanzia PMI a Smart&Start Italia — si rimanda all’approfondimento dedicato.

Detrazioni IRPEF e deduzione IRES per chi investe in startup innovative

Il regime ordinario degli investimenti agevolati in startup e PMI innovative (art. 29 D.L. 179/2012) prevede per le persone fisiche una detrazione IRPEF del 30% sull’importo investito, fino a un massimo di 1 milione di euro per periodo d’imposta, con possibilità di portare l’eccedenza in detrazione nei tre anni successivi. Per i soggetti IRES, la deduzione è del 30% fino a 1,8 milioni di euro.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall’agevolazione con obbligo di restituzione delle somme fruite. Dal 2025, grazie alla Legge 162/2024, la quota di detrazione che non trova capienza nell’IRPEF lorda dell’anno può essere trasformata in credito d’imposta compensabile tramite modello F24, una novità che migliora sensibilmente la liquidità per gli investitori con capienza fiscale limitata.

Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, né se il contribuente è fornitore di servizi alla startup per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolato.

La detrazione de minimis al 65% e le condizioni di accesso

In parallelo al regime ordinario, la Legge 193/2024 ha potenziato la detrazione al 65% prevista dall’art. 29-bis D.L. 179/2012 per gli investimenti in startup innovative in regime de minimis, salendo dal precedente 50% vigente fino al 31 dicembre 2024.

Questa agevolazione si applica esclusivamente alle startup innovative (non alle PMI innovative) nei primi 3 anni di iscrizione nella sezione speciale, su investimenti fino a 100.000 euro per periodo d’imposta, a condizione che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% e che l’investitore non sia anche fornitore di servizi alla startup per oltre il 25% dell’investimento.

Il tetto massimo di aiuti de minimis ricevibili dalla startup in tre esercizi finanziari consecutivi è fissato a 300.000 euro dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. Per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, la stretta sulle detrazioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non si applica agli investimenti in startup innovative, che restano integralmente detraibili a prescindere dal reddito complessivo.

Il credito d’imposta per incubatori e acceleratori certificati

La Legge 193/2024 (art. 32) ha introdotto un nuovo incentivo a favore degli incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative: un credito d’imposta dell’8% sull’investimento agevolabile, fino a 500.000 euro per periodo d’imposta, con obbligo di mantenimento per almeno 3 anni. L’agevolazione è operativa dal periodo d’imposta 2025, concessa entro il limite complessivo di 1,8 milioni di euro annui in regime de minimis (massimale 300.000 euro nel triennio per ciascun beneficiario).

L’investimento può essere effettuato direttamente nel capitale sociale di startup innovative oppure per il tramite di OICR o altre società che investano prevalentemente in startup innovative. Le domande per il 2026 sono state aperte il 30 marzo 2026 tramite PEC a Invitalia.

Investitori istituzionali e venture capital: le regole 2026

La Legge 193/2024 ha rafforzato gli incentivi per l’investimento istituzionale nell’ecosistema innovativo. Le casse di previdenza private e i fondi pensione possono beneficiare di un regime di non imponibilità sui redditi derivanti da investimenti qualificati in fondi di venture capital, a condizione che almeno il 5% degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente sia destinato a venture capital.

La soglia sale al 10% a partire dal 2026, secondo quanto previsto dall’art. 33 della Legge 193/2024 come modificato dal D.L. 95/2025. La Legge 162/2024 ha inoltre reso operativa l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup e PMI innovative da parte di persone fisiche, a condizione che le plusvalenze vengano reinvestite in startup o PMI innovative entro un anno dalla realizzazione mediante sottoscrizione di capitale sociale — misura già prevista dal D.L. 173/2021 ma rimasta inattuata per anni.

PMI innovative: il regime fiscale dopo la detrazione 50%

Le PMI innovative, introdotte nel 2015 dal D.L. 3/2015 come secondo stadio evolutivo delle startup mature, hanno subito una riduzione degli incentivi fiscali per gli investitori a partire dal 2025. La detrazione de minimis del 50% prevista per gli investimenti in PMI innovative è scaduta il 31 dicembre 2024 senza proroga: dal 1° gennaio 2025 non è più applicabile.

Resta in vigore la detrazione ordinaria del 30% (art. 29), ma fonti specializzate segnalano che anche questo regime potrebbe risultare non fruibile dal 2026 a causa della scadenza dell’autorizzazione europea relativa al regime di aiuto di Stato, in attesa di eventuali proroghe o adeguamenti al nuovo quadro UE.

Le PMI innovative mantengono comunque l’accesso alle agevolazioni non fiscali: Fondo di Garanzia PMI, equity crowdfunding, deroghe societarie e passaggio senza soluzione di continuità dallo status di startup innovativa.

La Legge PMI 2026 ha delegato il Governo a redigere un testo unico per il riordino dell’intera normativa su startup innovative e incubatori certificati, con l’obiettivo di razionalizzare gli adempimenti e ridurre la frammentazione normativa accumulata dal 2012.

La Raccomandazione UE 2026/720 e i prossimi passi normativi

Il 18 marzo 2026, contestualmente alla proposta EU Inc., la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2026/720, che fissa per la prima volta definizioni armonizzate di impresa innovativa, startup innovativa e scale-up innovativa a livello UE.

I parametri europei differiscono parzialmente da quelli nazionali: la Raccomandazione definisce la startup innovativa come un’impresa con meno di 100 dipendenti, fatturato o bilancio entro 10 milioni di euro ed età massima di 10 anni, e la scale-up come un’impresa innovativa con fatturato superiore a 10 milioni di euro e crescita media annua oltre il 20%.

Sebbene non giuridicamente vincolante, la Raccomandazione orienterà le future revisioni legislative nazionali e costituisce il riferimento per l’accesso agli incentivi europei. Il testo unico delegato dalla Legge PMI 2026 dovrà tenere conto di questo framework nell’aggiornamento della disciplina italiana.