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Guida alla Dichiarazione d’Intento

di Noemi Ricci

22 Marzo 2018 10:34

Cos’è la dichiarazione d’Intento, quali sono i requisiti 2018 per essere definiti esportatori abituali e quale è il regime agevolato in materia di esenzione IVA.

La dichiarazione di intento è il documento con il quale l’esportatore attesta al Fisco, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito “abituale”, requisito che gli consente di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA. Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale manifesta altresì al proprio fornitore la volontà di acquisto beni e servizi senza pagamento IVA nei limiti di un determinato plafond. La dichiarazione può riguardare una o più operazioni tra esportatore e fornitore. La validità è limitata all’anno solare di riferimento, dunque mai oltre il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.

Requisiti esportatore abituale

Chiariamo che lo status di esportatore abituale può essere acquisito da parte degli operatori economici in ambito internazionale che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, abbiano registrato esportazioni, cessioni intra-comunitarie, o operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo.

Regime agevolato IVA

Per gli esportatori abituali che effettuano operazioni internazionali, sia con Paesi UE che Extra UE, la legge consente di fruire di un regime agevolato che consiste nella sospensione di imposta a patto di rispettare determinate condizioni, tra le quali il limite di quantitativo annuale.

In particolare l’esportatore abituale, per essere considerato tale deve effettuare con frequenza le seguenti operazioni non imponibili IVA:

  • esportazioni dirette (sono escluse le esportazioni indirette);
  • operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;
  • operazioni connesse a trattati e accordi internazionali;
  • operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino;
  • cessioni intracomunitarie di beni.

Non possono usufruire del beneficio gli operatori del settore dell’agricoltura che applicano l’imposta secondo il regime speciale e i contribuenti che iniziano l’attività, a meno che non abbiano preso in affitto l’azienda e rispettino determinate condizioni.

Plafond

Il plafond da rispettare si calcola come somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, non imponibili, registrate ai fini IVA:

  • nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, se si utilizza il plafond annuale,
  • nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono fare gli acquisti in sospensione se si utilizza il plafond mobile.

Se l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

Dichiarazione d’intento

La dichiarazione d’intento in estrema sintesi contiene i seguenti dati:

  • numerazione, con riferimento sia al numero di protocollo dell’esportatore abituale, sia al protocollo attribuito dal fornitore;
    dati anagrafici del richiedente, in genere del legale rappresentante ovvero di altra persona delegata all’incombente;
  • descrizione della tipologia di operazione richiesta, con anno di riferimento;
  • dati del destinatario della lettera;
  • tipo di plafond scelto, solare o mensile.

Adempimenti

L’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate – dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998) – e, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va consegnata anche al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile la più recente versione della dichiarazione d’intento, approvata con provvedimento n. 213221/2016 direttoriale insieme alle relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che gli esportatori abituali devono trasmettere all’Agenzia per operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Per scaricare modello e istruzioni, bisogna seguire il seguente percorso: Home (http://www.agenziaentrate.gov.it) > Schede > Dichiarazioni > Dichiarazioni di intento.

Oltre al software per la predisposizione e l’invio delle dichiarazioni di intento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un software di controllo che permette di evidenziare eventuali errori o incongruenze dei dati forniti.

Tra gli adempimenti viene chiesto al fornitore dell’esportatore abituale di conservare numerare progressivamente le lettere di intento ricevute e conservarle in un apposito registro. In questo modo il fornitore potrà emettere le proprie fatture senza l’addebito di IVA. Il vantaggio per il venditore è di non avere più l’obbligo di informare telematicamente il Fisco circa le operazioni effettuate in regime fiscale agevolato.

Per la prima volta, nella dichiarazione IVA, il fornitore dell’esportatore abituale dovrà indicare:

  • il numero di partita IVA del committente;
  • il numero di protocollo attribuito dall’AdE alla lettera d’intento ricevuta per via telematica;
  • il numero progressivo attribuito dall’esportatore abituale.

Sanzioni

Dal 2017 sono in vigore sanzioni amministrative, fino a 2.000 euro, per il fornitore dell’esportatore abituale che effettui cessioni di beni o prestazione di servizi prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento ed aver verificato l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate.