ISEE con figli minori all’estero

Risposta di Barbara Weisz

11 Luglio 2025 08:31

Patrizia chiede:

Mio marito viene attratto nel mio nucleo familiare poiché iscritto all’AIRE ma i due figli minori che sono a carico fiscale di entrambi e conviventi con mio marito rientrano nel nucleo familiare ai fini ISEE?

Mi pare che nel vostro caso facciate tutti parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE. Per i coniugi non separati è sempre così anche se non convivono mentre il figlio fa automaticamente parte del nucleo del genitore con cui convive. Se due genitori risultano dunque parte dello stesso nucleo familiare, di conseguenza viene attratto anche il figlio.

Le dettaglio le regole contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, che ha istituito e che regolamenta l’ISEE. In base al comma 2 dell’articolo 3, anche i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare. Possono scegliere quale delle due rappresenti la residenza familiare oppure, se non riescono a mettersi d’accordo, viene individuata nell’ultima comune o ancora, in assenza di residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.

Come lei giustamente rileva, anche se uno dei due coniugi vive all’estero ed è iscritto all’AIRE, è comunque attratto nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

Per quanto riguarda i figli, il minore fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Nel vostro caso, suo marito viene attratto nel suo nucleo familiare in quanto residente all’estero e vostro figlio fa parte dello stesso vostro nucleo familiare. Nello specifico, infatti, il comma 4 dell’articolo 3 del sopra citato DPCM indica che «il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive». Non ci sono eccezioni o regole particolari applicabili nel caso di residenza all’estero.

Lei non specifica il motivo per cui avete bisogno dell’ISEE. Nel caso in cui vi serva per prestazioni agevolate che riguardano i figli, fermo restando il criterio generale sopra esposto per la determinazione del nucleo familiare, si applicano le seguenti, ulteriori disposizioni, contenute nell’articolo 7 del DPCM: il genitore anche non convivente e non coniugato con l’altro genitore fa comunque parte del nucleo familiare del figlio.

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