Bonus asilo nido

Risposta di Alessandra Gualtieri

21 Dicembre 2020 10:36

Fabio chiede:

Volevo sapere se il “bonus asilo nido” è cumulabile con il rimborso riconosciuto ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del Tuir che consente al datore di lavoro di non assoggettare ad Irpef le somme erogate ai dipendenti per l’uso da parte dei relativi familiari di cui all’art. 12 del Tuir (“figli legittimi, naturali, adottivi e affidati”) servizi di educazione, istruzione, baby-sitting, nonché per la frequenza di asili nido e scuole materne. Provando a chiedere all’INPS mi hanno detto di non trovare nulla in merito.

Tecnicamente, la legge non prevede incompatibilità. La norma che istituisce il bonus asilo nido, ossia l’articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, contempla una serie di casi di incumulabilità, ad esempio con le detrazioni IRPEF al 19%. Ma non esclude la possibilità di utilizzare forme di welfare aziendale esentasse a cui lei fa riferimento, previste dalla legge 208/2015 (comma 184), in base alla quale il lavoratore può sostituire il premio di produttività con le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir, da lei citato.

In effetti, mi pare che la ratio di entrambe le norme sia quella di favorire queste formule di welfare per le famiglie. E i due benefici non sono analoghi: il bonus asili nido è un contributo per l’iscrizione all’asilo, la misura di welfare aziendale consente di non pagare le tasse sulle somme riconosciute dal datore di lavoro come premio di produzione.

=> Bonus nido: integrazione e rimborso su base ISEE

Attenzione: il bonus nido statale deve servire effettivamente per pagare la retta dell’asilo. Non può essere applicato se la spesa è sostenuta dal welfare aziendale. La spesa deve essere sostenuta direttamente dal beneficiario che ha pagato la retta. Se invece, per ipotesi, il welfare aziendale copre solo una parte delle spese per i figli, e quindi la famiglia ne sostiene di aggiuntive, allora credo che si possano cumulare le due agevolazioni, ma è un’interpretazione, basata sul fatto che non rilevo esplicite incompatibilità.

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Risposta di Alessandra Gualtieri