La Riforma Lavoro è legge: il testo del Jobs Act approvato

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Dicembre 2014
Aggiornato 17 Dicembre 2014 19:56

Riforma Lavoro approvata in via definitiva dal Senato: ecco in sintesi i contenuti del Jobs Act in materia di contratti, articolo 18 e licenziamenti, ammortizzatori sociali, incentivi e politiche attive.

Via libera definitivo al Jobs Act, la legge delega di Riforma Lavoro che cambia profondamente contratti di assunzione e norme sul licenziamento, con un forte ridimensionamento dell’articolo 18: il Senato ha approvato in terza lettura (166 voti a favore, 112 contrari e 1 astenuto) la Delega al Governo, ma per l’operatività restano da approvare i decreti attuativi. Il primo sarà sul nuovo contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti, annunciato dal Ministro del Lavoro Poletti in tempo per entrare in vigore a gennaio 2015: dovrebbe essere approvato in CdM per metà dicembre.

=> Riforma Lavoro, il testo del Jobs Act approvato

Il Jobs Act si compone di cinque deleghe: ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive, semplificazione procedure e adempimenti, riordino dei contratti, conciliazione vita-lavoro. Vediamo in sintesi cosa prevedono.

Contratti e licenziamenti

Il nuovo contratto a tutele crescenti si accompagna al riordino dei contratti attuali e alle modifiche all’articolo 18 in materia di licenziamenti (commi 7 e 8, articolo unico). Si prevede che il contratto a tempo indeterminato diventi la “forma comune” di contratto applicato dalle aziende e per, promuoverlo, si rende questa tipologia economicamente più conveniente rispetto alle altre forme contrattuali. Nel corso del dibattito, si era parlato di un 10% in meno rispetto al tempo determinato. Già nella Legge di Stabilità, in corso di approvazione, sono previste misure di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2015.

=> Legge di Stabilità, decontribuzione e impatto sulle nuove assunzioni

La lettera c) del comma 7, introduce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, che sostanzialmente sostituirà l’attuale indeterminato per tutti i nuovi contratti (anche per un passaggio diretto da un posto a un altro). Sarà il decreto attuativo a stabilirne le caratteristiche, dettagliando le caratteristiche delle “tutele crescenti”: l’orientamento è quello di escludere per i primi tre anni di assunzione, la protezione dell’articolo 18 (il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato) sostituendolo con un indennizzo. La stessa delega esclude per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro,

«prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento».

Quindi, sparisce l’articolo 18 per tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, proseguendo su un solco tracciato dalla Riforma del Lavoro Fornero 2012 (che già limitava fortemente il ricorso all’articolo 18 per i licenziamenti economici).

=> Riforma Lavoro, più facile il licenziamento per riorganizzazione aziendale

Altra novità è la possibilità di demansionamento del lavoratore in caso di «processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale», che vanno «individuati sulla base di parametri oggettivi», e che devono tener conto  dell’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale e di quello del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche. In pratica diventa possibile, con i paletti appena descritti, demansionare il lavoratore, modificando l’inquadramento.  Si cambia lo Statuto dei Lavoratori anche in materia di controlli a distanza, rendendoli possibili, anche se nel corso dell’iter parlamentare è stato specificato che devono riguardare gli impianti e gli strumenti di lavoro, non il dipendente. Previsto infine un compenso orario minimo da applicare a tutti i rapporti di lavoro, anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui è comunque previsto il superamento. Esteso il lavoro accessorio a tutti i settori. Razionalizzata l’attività ispettiva.

Ammortizzatori sociali

Viene limitata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione, mentre si incentiva l’ASpI come ammortizzatore sociale universale e la si rimodula, rapportandone la durata alla storia contributiva del lavoratore. Viene estesa ai lavoratori parasubordinati, ovvero ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino al loro superamento. Misure per favorire il reimpiego di chi resta senza lavoro.

=> ASpI 2015, indennità di disoccupazione calcolata sui contributi

Niente più cassa integrazione se cessa l’attività aziendale, meccanismi standardizzati per concederla (oggi c’è una procedura piuttosto complessa). La cassa integrazione viene riconosciuta solo se sono esaurite altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà). Rimodulazione degli oneri per le imprese, a seconda dell’effettivo utilizzo della Cig.

Politiche per il lavoro

I commi 3 e 4 della delega prevedono: razionalizzazione degli incentivi per assunzione, autoimpiego e imprenditorialità, «anche nella forma dell’acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti»; istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione; valorizzazione delle sinergie fra servizi pubblici e privati per l’impiego, e fra istituzioni formative (università, scuola e via dicendo) e mondo del lavoro, per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro; accordi per la ricollocazione, riconoscendo un incentivo economico alle agenzie per il lavoro e agli altri operatori accreditati, a fronte dell’effettivo inserimento del lavoratore almeno per un congruo periodo. Percorsi di formazione e reinserimento per inoccupati e disoccupati.

=> Riforma lavoro 2015: Italia, futuro mercato per interinali

Conciliazione vita lavoro

Sono previsti: estensione della maternità a tutte le lavoratrici (non solo alle dipendenti); Garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; incentivi al lavoro femminile; flessibilità dell’orario di lavoro, anche con il ricorso al telelavoro; possibilità di cedere a un collega le ferie non godute, in particolari condizioni (genitore di figlio minori che necessita di particolari cure); incentivazione di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende. Congedi dedicati alle donne vittime di violenza di genere.

Semplificazioni

Drastica riduzione degli adempimenti per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro e promozione degli strumenti telematici per tutte le pratiche. Lotta al lavoro sommerso.