Niente APE ai cattivi pagatori

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Settembre 2017
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:14

Le banche possono negare l'anticipo pensionistico APe a chi ha debiti non rimborsati, protesti, iscrizioni negli elenchi dei cattivi pagatori: i paletti.

I contribuenti che hanno debiti scaduti e non rimborsati entro determinati soglie, protesti, o in genere sono classificati come cattivi pagatori, non potranno accedere all’APe volontaria. E’ una delle regole inserite nel decreto attuativo del Governo, firmato dal premier a inizio settembre e di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fra i nodi da risolvere, proprio gli accordi con i soggettì finanziatori, quindi le banche, e le assicurazioni.

=> APe volontaria, il testo del decreto

L’APe volontaria, lo ricordiamo, è un anticipo sulla pensione, che viene erogato dall’INPS ma è finanziato dalle banche (e sul quale c’è una polizza assicurativa), e che viene poi restituito con rate ventennali nel momento in cui si matura la pensione vera e propria. I requisiti: 63 anni di età, 20 anni di contributi, una pensione maturata al momento della domanda pari ad almeno 1,4 volte il minimo (702,65 euro al mese), al massimo 3 anni e sette mesi alla maturazione del diritto a pensione.

Requisiti di solvibilità

 

Il decreto attuativo prevede che una serie di paletti per i cattivi pagatori. In pratica, nel momento in cui presenta la domanda di finanziamento, il lavoratore deve fornire una serie di rassicurazioni sulla sua solvibilità. Nel dettaglio:

  • non deve avere esposizione con la banca per debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni;
  • si deve dichiarare di non essere a conoscenza di registrazione negli archivi della centrale dei rischi della Banca d’Italia o di iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimento di uno o più prestiti;
  • non si possono avere pignoramenti in corso, protesti, registrazione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte dì pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia (la centrale di allarme interbancaria – CAI);
  • non devono essere avviate procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012.

Attenzione: tutti questi impedimenti restano tali fino a quando sussiste ancora il debito o la registrazione nei diversi elenchi sopra riportato. Se invece il contribuente ha estinto il debito, cancellato il protesto o in qualsiasi modo ha completamente sanato la propria posizione, potrà accedere all’APe Volontaria.

=> APe volontaria: decreto firmato

Importo rata

Sempre in relazione alle condizioni economiche del richiedente, c’è una precisazione da fare sulla pensione minima che bisogna aver maturato al momento della domanda. La cifra di 702,65 euro è calcolata al netto delle rate di ammortamento. Queste ultime cambiano a seconda della lunghezza del prestito e della percentuale di anticipo. Quindi, nel momento in cui valuta la possibilità di chiedere l’APe volontaria, il contribuente deve fare i calcoli con attenzione.

Se la pensione maturata è intorno ai 700 euro al mese, non riuscirà a sopportare il peso della rate restando sopra la soglia stabilita. Nel caso in cui l’importo sia invece più alto, ma di poco, dovrà calibrare con attenzione la percentuale di APe da chiedere e la sua durata.

Ricordiamo che quando sarà operativo il decreto attuativo l’INPS pubblicherà uno specifico strumento sul proprio sito che consentirà di effettuare le simulazioni di calcolo.