L’aggiornamento annuale dell’assegno sociale operato dall’INPS porta con sé una novità importante per i pensionati che devono affrontare procedure esecutive. Dal 1° gennaio 2026, infatti, è aumentata la quota della pensione considerata “minimo vitale” e, per questo, assolutamente protetta da ogni tentativo di pignoramento.
Questo scudo legale serve a garantire che ogni cittadino conservi una somma dignitosa per le spese quotidiane, proteggendola dall’aumento del costo della vita registrato nell’ultimo anno.
Come cambia la soglia di protezione dai pignoramenti
La tutela della pensione non è legata a una cifra fissa ma dipende dal valore dell’assegno sociale. Secondo la normativa vigente, la somma impignorabile corrisponde al doppio di tale assegno, con la garanzia che questo limite non possa mai scendere sotto i 1.000 euro. Per l’anno 2026, il valore dell’assegno sociale è stato aggiornato a 546,24 euro. Moltiplicando questa cifra per due, la nuova soglia di salvaguardia sale a 1.092,48 euro.
Solo la parte di pensione che eccede questo importo può essere effettivamente trattenuta dai creditori: se l’assegno mensile è inferiore a tale limite, la pensione resta integralmente nelle mani del titolare.
Limiti più alti sul conto corrente
Una disciplina specifica si applica per la pensione già accreditata sul conto corrente bancario o postale prima della notifica del pignoramento. In questo scenario, la legge tutela una somma ancora più elevata, pari al triplo dell’assegno sociale. Per tutto il 2026, la giacenza sul conto corrente legata alla pensione è dunque considerata intoccabile fino a 1.638,72 euro.
Questa norma impedisce il blocco totale dei risparmi, lasciando al debitore un margine per le emergenze. Per i versamenti che arriveranno sul conto dopo l’inizio della procedura, si tornerà invece alla soglia standard dei 1.092,48 euro.
Differenze tra debiti verso privati e Fisco
Nonostante la soglia minima di protezione sia la stessa, la velocità con cui i creditori possono agire sulla parte eccedente cambia in base al tipo di debito.
- Creditori privati. In caso di debiti verso banche o finanziarie, la trattenuta ordinaria è pari a un quinto della quota che supera il minimo vitale.
- Agenzia delle Entrate Riscossione. Se il creditore è il Fisco, il pignoramento è più graduale. La trattenuta sull’eccedenza è limitata a un decimo per pensioni fino a 2.500 euro, salendo a un settimo o a un quinto solo per gli assegni più alti.
Esempi pratici
Per capire quanto effettivamente venga trattenuto, è fondamentale ricordare che le percentuali di pignoramento si applicano solo sulla cifra che resta dopo aver sottratto la soglia intoccabile di 1.092,48 euro. Ecco due simulazioni basate su una pensione netta di 1.500 euro:
- Debito Privato (Banca) – sulla differenza di 407,52 euro (1.500 – 1.092,48) si calcola il quinto. La trattenuta mensile sarà di circa 81,50 euro.
- Caso Debito Fiscale (AdER) – poiché la pensione è inferiore a 2.500 euro, si applica l’aliquota agevolata del 10%. Sulla stessa differenza di 407,52 euro, la trattenuta sarà di soli 40,75 euro.
In entrambi i casi, il pensionato ha la certezza di conservare integralmente il proprio minimo vitale, vedendo ridotta la quota pignorata rispetto ai parametri dell’anno precedente.
In tutti i casi, l’adeguamento alle nuove cifre dovrebbe essere gestito automaticamente dall’INPS sui pignoramenti già attivi. È però sempre bene controllare il cedolino della pensione per verificare che la quota trattenuta sia stata correttamente ridotta in base ai nuovi parametri stabiliti per i pignoramenti.