Più tutele in Gestione Separata

di Noemi Ricci

7 Novembre 2016 10:00

Estesi i sussidi e le tutele previdenziali per i lavoratori free lance e i collaboratori: a prevederlo è il Ddl 2233, noto come Jobs Act Lavoro Autonomo.

Con il Jobs Act Lavoro Autonomo arrivano nuove tutele previdenziali per i professionisti ed i lavoratori parasubordinati. Si tratta del Ddl n. 2233, approvato dal Senato con 173 voti a favore e 53 astenuti, contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Il testo passa ora alla Camera.

=> Jobs Act Autonomi: misure per la competitività

L’estensione delle tutele previdenziali prevista dal Ddl anche conosciuto come Jobs Act lavoratori autonomi, come definiti dall’articolo 2222 Codice Civile, prevede il riconoscimento per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS dell’indennità di maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività continuativa per un committente, inoltre, eventuali gravidanze, malattie o infortuni non implicano obbligatoriamente l’estinzione del rapporto di lavoro, ma la sospensione, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

=> Jobs Act Autonomi: congedo parentale e maternità

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2017 gli iscritti alla Gestione Separata INPS avranno diritto:

  • a un trattamento economico per congedo parentale per 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;
  • all’indennità di maternità spetterà, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti il parto e per i 3 mesi successivi;
  • sospensione, senza diritto al corrispettivo, fino a 150 giorni per anno solare in caso di gravidanza, malattia e infortunio di lavoratori che operino in via continuativa per un committente, a meno che non venga meno l’interesse del committente.