ASDI: come funziona il progetto personalizzato

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Gennaio 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:26

Elementi obbligatori del progetto personalizzato, impegni per il lavoratore, adempimenti dei centri per l'impiego: tutti i requisiti per percepire il sussidio di disoccupazione ASDI.

Disoccupazione
Tra i requisiti di accesso al sussidio di disoccupazione 
ASDI  previsto dal Jobs Act per lavoratori (over 55 o con minorenni a carico) che hanno terminato la NASpI e si trovano in condizioni di bisogno attestate tramite ISEE – è il progetto personalizzato: un piano da sottoscrivere presso un Centro per l’impiego, che prevede una serie di diritti e doveri per il lavoratore. E’ uno strumento simile al “patto di servizio personalizzato” previsto per coloro che percepiscono la NASpI, assicurazione per l’impiego anch’essa introdotta dalla Riforma del Lavoro e che ha sostituito la vecchia ASpI.

Vediamo quali sono le regole del progetto personalizzato, dettagliate nell‘articolo 5 del decreto del Ministero del Lavoro del 29 ottobre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016), attuativo del decreto legislativo 22/2015 sui nuovi ammortizzatori sociali.

=> ASDI per disoccupati oltre i 55 anni

Progetto personalizzato

Il progetto personalizzato messo a punto in seguito a uno o più colloqui individuali con il richiedente. Il documento conterrà quindi:

«specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro» (articolo 16, comma 5 del dlgs 22/2015);

«la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio».

Elementi obbligatori

  • individuazione di un responsabile del progetto;
  • definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 183/2014, in materia di politiche attive per l’impiego;
  • valutazione delle condizioni di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro, tenuto conto del profilo personale sopra descritto, dei carichi familiari, delle responsabilità di cura, dello stato di salute, dell’eventuale disabilità, di altri fattori che richiedano l’attivazione di servizi sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico integrata;
  • definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti ogni settimana;
  • frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto, che di regola è bisettimanale, se non diversamente specificato nel  progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del richiedente o delle modalità organizzative dell’ufficio;
  • modalità con le quali il lavoratore è tenuto a comprovare la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto: c’è l’obbligo di conservare la documentazione relativa agli atti compiuti secondo le modalità concordate nel progetto.

=> Disoccupazione: debutta l’assegno ASDI 2016

Impegni del lavoratore

  • Partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, come la stesura del curriculum vitae, o la preparazione per sostenere colloqui di lavoro e altra iniziativa di orientamento;
  • partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, di politica attiva, di attivazione, e nel caso in cui occorra, ai tirocini previsti dall’Accordo fra Governo e Regioni “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati  all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015;
  • accettare congrue offerte di lavoro, come definite dall’articolo 4, commi 41, lettera b, e 42, della legge 92/2012: quindi, con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto, e con luogo di lavoro che non dista più di 50  chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Attenzione: se il lavoratore ha precedentemente sottoscritto un progetto di presa in carico nel periodo di fruizione della NASpI, o ha sottoscritto un contratto di ricollocazione (articolo 17 del decreto legislativo 22/2015), può farlo valere come progetto personalizzato, presentando un’auto-dichiarazione al momento di richiesta dell’ASDI: il centro per l’impiego competente effettuerà le relative verifiche. Anche se il procedente progetto non contiene tutti gli elementi previsti per il progetto personalizzato, l’ASDI viene corrisposta, ma entro 45 giorni il lavoratore deve integrare il piano.

=> Il contratto di ricollazione per disoccupati

I centri per l’impiego

Sono i centri per l’impiego a comunicare all’INPS l’avvenuta presentazione del progetto personalizzato: l’adempimento è obbligatorio, se non viene effettuato il lavoratore non percepisce il sussidio. Se il lavoratore inizia a prendere l’ASDI perché autodichiara di aver già precedentemente sottoscritto un progetto durante la NASpI, e il centro per l’impiego non invia però la relativa documentazione sul necessario aggiornamento entro 45 giorni, il sussidio è sospeso a partire dal terzo mese.

I centri per l’impiego devono anche effettuare altre comunicazioni: caratteristiche del progetto, aggiornamenti e variazioni, fatti che possono dar luogo a sanzioni.

Tutte le comunicazioni avvengono in via telematica, attraverso il Casellario dell’assistenza, con modalità precisate dal ministero del Lavoro (attraverso la nota direttoriale del 29 dicembre 2015. In pratica, i Centri per l’impiego caricano i dati sul portale Cliclavoro, nella nuova sezione per la “Comunicazione ASDI” che si trova nell’area riservata del portale.

Fonte:decreto ministeriale ASDI