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Videoterminalisti: definizione, requisiti e tutele chiariti dal Ministero

di Teresa Barone

12 Ottobre 2026 09:53

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Videoterminalisti, per il Ministero del Lavoro conta solo l'uso dello schermo per 20 ore settimanali al netto delle pause. Pause, visite mediche e sanzioni

Per essere videoterminalisti conta solo il tempo passato davanti allo schermo, al netto delle pause, qualunque sia il lavoro svolto: lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, ribadendo definizione e requisiti fissati dal Testo Unico sulla sicurezza.

Il criterio vale per impiegati, operatori di sale di controllo, addetti agli sportelli e per chiunque usi il computer in modo sistematico, anche in smart working. Raggiunta la soglia scattano le tutele: pause obbligatorie, visite mediche periodiche e una postazione a norma, con sanzioni penali per il datore di lavoro che non le garantisce. Gli stessi requisiti minimi di altezza, spazio e aerazione valgono per i locali con postazioni di controllo.

In sintesi:

  • è videoterminalista chi usa uno schermo in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni (art. 173, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/2008);
  • in assenza di regole del contratto collettivo spetta una pausa di 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo allo schermo (art. 175, comma 3, D.Lgs. 81/2008);
  • le visite mediche di controllo sono biennali dai 50 anni e per gli idonei con prescrizioni, quinquennali negli altri casi (art. 176, comma 3, D.Lgs. 81/2008);
  • nei locali chiusi delle aziende industriali servono almeno 3 metri di altezza, 10 metri cubi e 2 metri quadrati per lavoratore (Allegato IV, punto 1.2.1, D.Lgs. 81/2008);
  • in smart working gli obblighi sui videoterminali si assolvono con un’informativa scritta almeno annuale (art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008).

Definizione di lavoratore videoterminalista

È videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale e raggiunge la soglia oraria settimanale fissata dall’art. 173, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, calcolata sottraendo le interruzioni dell’art. 175. Per videoterminale la stessa norma intende qualsiasi schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione: il monitor di un computer d’ufficio vale quanto i display di una sala di controllo.

Raggiunta la soglia, le tutele del Titolo VII del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro si applicano qualunque sia l’attività svolta e qualunque sia la natura delle immagini visualizzate, come ha chiarito la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’interpello n. 3 del 24 settembre 2026.

Il quesito, presentato da USB Lavoro Privato, riguardava gli agenti di stazione di ANM Metropolitana di Napoli. La Commissione ha precisato che l’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 le consente di rispondere solo a quesiti di ordine generale, senza pronunciarsi sul caso specifico: spetta quindi all’azienda stabilire, mansione per mansione, se l’uso dello schermo raggiunge la soglia.

Requisiti per essere videoterminalista: il calcolo delle 20 ore

Le venti ore settimanali si contano sul tempo effettivo di applicazione allo schermo, sottraendo le pause o i cambi di attività previsti dall’art. 175 del D.Lgs. 81/2008: due lavoratori con lo stesso orario possono ricadere o no nella definizione secondo come è organizzato il turno al monitor.

Gli esempi che seguono applicano la pausa legale dell’art. 175, comma 3, valida quando il contratto collettivo non prevede modalità diverse:

Organizzazione del lavoro allo schermo Ore nette e qualifica
6 ore consecutive per 3 giorni a settimana (18 ore di turno) due pause al giorno, 16 ore e 30 minuti nette: sotto la soglia
4 ore e 15 minuti consecutivi per 5 giorni (21 ore e 15 minuti di turno) una pausa al giorno, 20 ore nette: videoterminalista
6 ore consecutive per 4 giorni (24 ore di turno) due pause al giorno, 22 ore nette: videoterminalista
6 ore al giorno in due blocchi da 3 ore per 5 giorni (30 ore di turno) una pausa per blocco, 27 ore e 30 minuti nette: videoterminalista

Se il contratto collettivo, anche aziendale, disciplina le interruzioni in modo diverso, il conteggio si fa con quelle. Nelle mansioni miste, come quelle degli agenti di stazione, l’uso del monitor si alterna ad attività senza schermo: in questi casi si sommano soltanto le ore di uso sistematico del videoterminale.

Pause per videoterminalisti e mansioni alternative

Il videoterminalista ha diritto a interrompere il lavoro allo schermo con pause o con un cambiamento di attività, secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva anche aziendale (art. 175, commi 1 e 2, D.Lgs. 81/2008). In mancanza di una regola contrattuale scatta la pausa di un quarto d’ora ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Il datore di lavoro può organizzare le pause dal videoterminale con mansioni alternative che non richiedono l’uso dello schermo. Per tutte le interruzioni la norma fissa inoltre alcune regole:

  • il medico competente può stabilire in via temporanea modalità e durata individuali delle interruzioni (art. 175, comma 4, D.Lgs. 81/2008);
  • le interruzioni non si possono cumulare all’inizio o al termine dell’orario per entrare più tardi o uscire prima (art. 175, comma 5, D.Lgs. 81/2008);
  • l’attesa della risposta del sistema informatico è tempo di lavoro e non vale come pausa, se il dipendente non può lasciare la postazione (art. 175, comma 6, D.Lgs. 81/2008);
  • la pausa fa parte dell’orario di lavoro e non può essere assorbita da accordi che riducono l’orario complessivo (art. 175, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

Visita medica e sorveglianza sanitaria per videoterminalisti

I videoterminalisti sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria del medico competente, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi e a quelli per l’apparato muscolo-scheletrico (art. 176, comma 1, D.Lgs. 81/2008). In base agli esiti il medico esprime il giudizio di idoneità previsto dall’art. 41, comma 6.

La visita medica di controllo si ripete ogni due anni per chi ha compiuto 50 anni e per chi è stato giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni, ogni cinque anni per tutti gli altri, salvo una frequenza diversa stabilita dal medico competente (art. 176, comma 3, D.Lgs. 81/2008).

La disciplina della sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti prevede inoltre:

  • la visita di controllo su richiesta del lavoratore, secondo le modalità dell’art. 41, comma 2, lettera c) (art. 176, comma 5, D.Lgs. 81/2008);
  • il termine per la nuova visita fissato dal medico competente in caso di inidoneità temporanea (art. 176, comma 4, D.Lgs. 81/2008);
  • gli occhiali o gli altri dispositivi speciali di correzione visiva a spese del datore di lavoro, quando la visita ne evidenzia la necessità e non si possono usare i dispositivi normali (art. 176, comma 6, D.Lgs. 81/2008).

Locali con postazioni al videoterminale: i requisiti

I locali destinati a postazioni di controllo sono luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 81/2008 e devono rispettare il Titolo II e l’Allegato IV del Testo Unico, con particolare riferimento ad altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Il sindacato chiedeva quali misure valessero per i banchi agenti nei mezzanini delle stazioni: la Commissione ha risposto richiamando le regole generali.

Per i locali chiusi delle aziende industriali con più di cinque lavoratori, e in ogni caso per quelle con lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria, l’Allegato IV fissa un’altezza netta minima di 3 metri, una cubatura di 10 metri cubi e una superficie di 2 metri quadrati per ciascun lavoratore, calcolate al lordo di mobili e impianti fissi (punti 1.2.1 e 1.2.2).

Le deroghe richiamate dalla Commissione sono due:

  • per necessità tecniche aziendali l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze inferiori, prescrivendo adeguati mezzi di ventilazione (Allegato IV, punto 1.2.4, D.Lgs. 81/2008);
  • per gli uffici di qualunque azienda e per i locali delle aziende commerciali l’altezza minima è quella della normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5, D.Lgs. 81/2008).

Postazione da videoterminalista: requisiti minimi

La postazione del videoterminalista deve rispettare i requisiti minimi dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008, a cui rinvia l’art. 174, comma 3. Le prescrizioni principali riguardano:

  • lo schermo, orientabile e inclinabile, senza riflessi, con il bordo superiore poco sotto la linea degli occhi e a circa 50-70 centimetri di distanza (Allegato XXXIV, punto 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008);
  • la tastiera, separata dallo schermo e con pendenza regolabile, con il mouse sullo stesso piano (Allegato XXXIV, punto 1, lettera c, D.Lgs. 81/2008);
  • il piano di lavoro, alto indicativamente tra 70 e 80 centimetri e con superficie a basso indice di riflessione (Allegato XXXIV, punto 1, lettera d, D.Lgs. 81/2008);
  • il sedile, girevole e regolabile in altezza in modo indipendente dallo schienale, con poggiapiedi per chi lo richiede (Allegato XXXIV, punto 1, lettera e, D.Lgs. 81/2008);
  • i computer portatili, che per un impiego prolungato richiedono tastiera e mouse esterni e un supporto per lo schermo (Allegato XXXIV, punto 1, lettera f, D.Lgs. 81/2008);
  • l’illuminazione, con le finestre munite di schermature regolabili contro abbagliamenti e riflessi (Allegato XXXIV, punto 2, lettera b, D.Lgs. 81/2008).

Videoterminalisti in smart working: informativa annuale

Per i dipendenti in smart working che lavorano in ambienti fuori dalla disponibilità giuridica dell’azienda, gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, a partire da quelli sui videoterminali, si considerano assolti con la consegna di un’informativa scritta, almeno una volta l’anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Lo prevede l’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008, inserito dall’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle PMI.

Il documento individua i rischi generali e quelli specifici della prestazione svolta fuori dai locali aziendali, e il lavoratore è tenuto a cooperare alle misure di prevenzione predisposte dal datore. Il mancato invio dell’informativa sui rischi dello smart working è sanzionato ai sensi dell’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008.

Tutele per videoterminalisti: obblighi e sanzioni

Per i videoterminalisti il datore di lavoro analizza i posti di lavoro nella valutazione dei rischi, con riguardo a vista, postura, affaticamento fisico e mentale, ergonomia e igiene ambientale, e adotta le misure necessarie (art. 174, commi 1 e 2, D.Lgs. 81/2008). Gli obblighi e le relative sanzioni sono fissati dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008:

Obbligo Riferimento e sanzione
Misure contro i rischi emersi dalla valutazione art. 174, comma 2, D.Lgs. 81/2008; arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 178, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008)
Postazioni conformi all’Allegato XXXIV art. 174, comma 3, D.Lgs. 81/2008; arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 178, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008); più violazioni dei punti 1, 2 e 3 dell’Allegato contano come una sola (art. 178, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
Pause o cambiamenti di attività art. 175, commi 1 e 3, D.Lgs. 81/2008; arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 178, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008)
Sorveglianza sanitaria, visite periodiche e su richiesta art. 176, commi 1, 3 e 5, D.Lgs. 81/2008; arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 178, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008)
Dispositivi speciali di correzione visiva art. 176, comma 6, D.Lgs. 81/2008; arresto da due a quattro mesi o ammenda (art. 178, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008)
Informazione e formazione dei lavoratori art. 177, D.Lgs. 81/2008; arresto da due a quattro mesi o ammenda (art. 178, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008)

Gli importi delle ammende sono rivalutati ogni cinque anni con decreto direttoriale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. 81/2008). Le violazioni sono contravvenzioni, per le quali è prevista l’estinzione del reato sulla sicurezza sul lavoro con l’adempimento alla prescrizione dell’organo di vigilanza e il pagamento di una somma.