Sicurezza lavoro: cosa prevede il Dlgs 81/2008

di Noemi Ricci

23 Febbraio 2024 11:50

Guida al Decreto Legislativo 81/2008, fulcro della normativa per la sicurezza e salute sul lavoro in attesa di riforma: obblighi e adempimenti.

In attesa del nuovo decreto atteso in Consiglio dei Ministri lunedì 26 febbraio, con nuove e più stringenti regole e sanzioni volte a garantire la sicurezza sul lavoro, il riferimento principe per tutti le aziende è ancora il DLgs 81/2008.

Il Testo Unico (integrato dal DL 48/2023 in ambito prevenzione), elenca le misure generali di tutela aziendale e quelle previste per specifici rischi o settori di attività.

Vediamo in dettaglio cosa prevede il Decreto 81/2008, quando si applica e i principali obblighi e diritti per lavoratori e datori di lavoro.

Cosa prevede il Decreto 81 del 2008?

Il Decreto legislativo n. 81/2008 trova il suo fondamento in alcuni principi della Costituzione italiana, in particolare: l’articolo 32 sul diritto alla salute e all’integrità fisica; l’art. 35 sulla tutela del lavoro; l’articolo 41 sull’utilità sociale del lavoro, ossia il rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana.

Un altro aspetto fondamentale è  sancito dall’art. 41, che introduce la sorveglianza sanitaria: ogni datore di lavoro deve attivare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali e di infortuni sul lavoro.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente e ha come obiettivo quello di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e a monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro.

Tra i principi fondamentali del D.Lgs 81/2008 si sono elementi che riguardano la valutazione dei rischi sul lavoro, la prevenzione negli ambienti professionali, la sicurezza di coloro che svolgono determinate mansioni nei luoghi di lavoro e la tutela dei lavoratori stessi.

Altri elementi del D.lgs 81/2008 riguardano formazione e addestramento di lavoratori, dirigenti, preposti, responsabili e di tutte le figure coinvolte a vario titolo nella tutela della salute e della sicurezza, i luoghi di lavoro, le attrezzature e i DPI, i cantieri, la segnaletica, le movimentazioni dei carichi, il lavoro ai videoterminali, l’attenzione ai pericoli dovuti a sostanze pericolose, agenti biologici e così via, nonché le sanzioni previste in caso di inadempimenti.

Quali ambiti tutela la Legge 81/08?

Il Decreto legislativo 81 del 2008 individua i soggetti responsabili della sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, descrive le misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi per i lavoratori, specificando le sanzioni in caso di inadempienza. In generale gli assi di intervento sono quattro:

  • misure generali di tutela;
  • valutazione dei rischi;
  • sorveglianza sanitaria;
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In particolare, il D. Lgs. 81/2008 è suddiviso in 13 Titoli, con la seguente struttura:

  • Titolo I (art. 1-61) Principi comuni: disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;
  • Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro: disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;
  • Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili: misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;
  • Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;
  • Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici: disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;
  • Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni;
  • Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;
  • Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;
  • Titolo XII (art. 298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
  • Titolo XIII (art. 304-306) Disposizioni finali.

Quando si applica la Legge 81 2008?

Il Decreto legislativo n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. In generale, possiamo affermare che la Legge 81/2008 si applica a qualsiasi luogo di lavoro e azienda.

In alcuni settori, tuttavia, l’applicazione risulta parziale o adattata. Questo avviene, ad esempio, per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, come l’insegnamento privato supplementare, o l’assistenza domiciliare.

Chi ha il dovere di garantire la sicurezza?

I soggetti obbligati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/08 (artt. 17, 18, 19, 20) sono i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori stessi.

Quali obblighi 82/2008 per il datore di lavoro?

Il datore di lavoro viene definito dal Decreto non solo come il soggetto titolare del rapporto di lavoro, ma anche come colui che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale (o dell’unità produttiva), dal momento che detiene il processo decisionale e sostiene le spese.

Ciò fa ricadere sul datore di lavoro anche gli obblighi e le sanzioni (anche a livello penale) previste dalle norme relative alle condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Tra le principali responsabilità dei datori di datori di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati e dall’ambito operativo, c’è quella di valutare i rischi.

L’articolo 17 del Decreto stabilisce che datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione dell’apposito documento, né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Quali obblighi 81/ 2008 per i lavoratori?

Prima di tutto sottolineiamo che, nel Decreto, i lavoratori (siano essi dipendenti o autonomi) vengono definiti come coloro svolgono un’attività lavorativa (retribuita o meno) nell’organizzazione, anche solo per apprendere un mestiere, una professione o un’arte, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.

I lavoratori autonomi e quelli di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi per i lavoratori riguardanti la sicurezza sul lavoro sono definiti all’art. 20 del Decreto 81 del 2008: tutti i lavoratori  devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono  quindi:

  • contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali problematiche o deficienze dei mezzi e dei dispositivi sopra citati ed eventuali situazioni di pericolo;
  • adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, ma senza rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto 81/2009 o comunque disposti dal medico competente.

Qual è il Documento più importante del Decreto 81?

Il D.lgs 81 del 2008 prevede la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) connessi con tutte le attività svolte all’interno dell’azienda, incluse quelle che comportano rischi particolari per i lavoratori (es. rischio chimico, di tipo ambientale, esposizione ad agenti cancerogeni, etc.) e lo stress lavoro-correlato.

Nel DVR deve essere indicato anche un programma, con indicati strumenti e azioni da intraprendere per aumentare e migliorare i livelli di prevenzione e protezione per i lavoratori e migliorare la sicurezza. Deve anche prevedere un monitoraggio interno ed esterno della sicurezza e devono essere forniti i nominativi, oltre che del datore di lavoro, anche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del il medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o quello territoriale (RLST).